L’articolo si occupa del iudex pedaneus e mira a mettere in discussione l’idea diffusa secondo la quale si tratterebbe di una figura di modesto rilievo da ricondurre entro il ristretto ambito del processo extra ordinem. La prima parte dell’indagine è dedicata all’esame dei passi del Digesto nei quali sono menzionati iudices pedanei; la seconda parte ha avuto come sfondo l’organizzazione giudiziaria postclassica ed è stata l’occasione per volgere un breve sguardo alla difficile situazione della giustizia su cui si è innestata Nov. 82, primo organico ed esplicito provvedimento in cui si fa riferimento ad un corpo di giudici, i pedanei appunto, privi di compiti amministrativi e incaricati dunque di svolgere la sola funzione giudicante. Si è cercato di dimostrare come, al di là del mero dato formale esistono non uno ma più iudices pedanei. Si è ipotizzato che nel III secolo d.C. si trattasse dei giudici dell’ultimo processo formulare, deputati a presiedere alla fase apud iudicem in un periodo in cui venivano dati autoritativamente alle parti da colui che, incaricato di ius dicere, sceglieva tra i suoi collaboratori subordinati. Da questi ultimi proveniva anche il pedaneus giudice delegato della cognitio, nominato discrezionalmente dal governatore prima e anche dall’imperatore poi, affinché si pronunciasse sulle controversie di minor conto. Le mutevoli accezioni assunte dall’espressione iudex pedaneus hanno dunque rappresentato un prezioso strumento di riflessione ed approfondimento, alla luce anche dell’estrema longevità della figura de qua: il pedaneus è stato infatti parte dell’organizzazione giudiziaria romana dal primo principato sino al periodo giustinianeo.

Ricerche sul iudex pedaneus: organizzazione giudiziaria e processo

LIVA, Stefano
2007-01-01

Abstract

L’articolo si occupa del iudex pedaneus e mira a mettere in discussione l’idea diffusa secondo la quale si tratterebbe di una figura di modesto rilievo da ricondurre entro il ristretto ambito del processo extra ordinem. La prima parte dell’indagine è dedicata all’esame dei passi del Digesto nei quali sono menzionati iudices pedanei; la seconda parte ha avuto come sfondo l’organizzazione giudiziaria postclassica ed è stata l’occasione per volgere un breve sguardo alla difficile situazione della giustizia su cui si è innestata Nov. 82, primo organico ed esplicito provvedimento in cui si fa riferimento ad un corpo di giudici, i pedanei appunto, privi di compiti amministrativi e incaricati dunque di svolgere la sola funzione giudicante. Si è cercato di dimostrare come, al di là del mero dato formale esistono non uno ma più iudices pedanei. Si è ipotizzato che nel III secolo d.C. si trattasse dei giudici dell’ultimo processo formulare, deputati a presiedere alla fase apud iudicem in un periodo in cui venivano dati autoritativamente alle parti da colui che, incaricato di ius dicere, sceglieva tra i suoi collaboratori subordinati. Da questi ultimi proveniva anche il pedaneus giudice delegato della cognitio, nominato discrezionalmente dal governatore prima e anche dall’imperatore poi, affinché si pronunciasse sulle controversie di minor conto. Le mutevoli accezioni assunte dall’espressione iudex pedaneus hanno dunque rappresentato un prezioso strumento di riflessione ed approfondimento, alla luce anche dell’estrema longevità della figura de qua: il pedaneus è stato infatti parte dell’organizzazione giudiziaria romana dal primo principato sino al periodo giustinianeo.
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