Dall’analisi svolta è emerso l’esistenza di ipotesi di reiterazione di decreti legge (secondo la definizione data dalla sentenza n. 360 del 1996) nel periodo immediatamente successivo alla sua pronuncia. I casi individuati ed esemplificati (d.l. n. 599 del 1996; d.l. 606 del 1996; d.l. n. 33 del 1997; d.l. n. 643 del 1996; d.l. 131 del 1997; d.l. n. 8 del 1999; d.l. n. 46 del 2000) dimostrano l’insufficienza della sentenza n. 360 del 1996 rispetto alla direzione assunta dall’abuso della decretazione d’urgenza nei tempi immediatamente successivi alla sua pronuncia. Se prima si registravano lunghe catene di decreti reiterati, rispetto ai quali la sentenza è efficacemente intervenuta; successivamente, il Governo non ha più reiterato interi decreti, ma – come visto – non ha rinunciato a riprodurre letteralmente o sostanzialmente il contenuto normativo di singole disposizioni di decreti legge all’interno di decreti successivi. Pertanto, il percorso giurisprudenziale che attende di essere completato per rendere maggiormente efficace “l’armamentario” di cui la Corte dispone contro gli abusi della decretazione d’urgenza è quello preannunciato in un obiter dictum della sentenza n. 29 del 1995, vale a dire l’attivazione del sindacato sui presupposti straordinari di necessità ed urgenza. I parametri ai quali la Corte potrebbe appigliarsi, per rendere maggiormente obiettiva la propria valutazione, sembrano rintracciabili nelle motivazioni addotte dal Governo nel preambolo e nella relazione che accompagna il ddl di conversione; nella non contraddittorietà tra i presupposti enunciati ed il contenuto del decreto, attraverso un sindacato di ragionevolezza cui la Corte spesso fa ricorso. Sarebbe inoltre necessario superare la distinzione – risultante dalle pronunce n. 29 del 1996 e n. 360 del 1996 – tra il vizio di carenza dei presupposti e quello di reiterazione, sussumendo quest’ultimo ad indice sintomatico della “evidente mancanza” dei primi. Ne deriva che l’unico vizio che effettivamente necessità di essere sindacato contro l’abuso della decretazione d’urgenza è quello della “evidente mancanza” dei presupposti, mentre il vizio di reiterazione (anche di singole disposizioni) è destinato ad essere assorbito nel primo, quale minus nel maius, essendovi un rapporto di concentricità tra i due. Come a dire che non può esistere illegittima reiterazione che non sia anche “evidente mancanza” dei presupposti (considerandosi – all’opposto – legittime le reiterazioni che si fondano su nuovi ed autonomi presupposti straordinari di necessità ed urgenza o, anche, sull’effettivo procrastinarsi dei medesimi presupposti che fondavano il precedente decreto non convertito); mentre vi può essere un decreto illegittimo per evidente carenza dei presupposti ancorché non contenga una reiterazione dei contenuti di precedenti decreti. Questa è la conclusione che è auspicabile la Corte raggiunga dato lo stato attuale della decretazione d’urgenza, avvicinandosi con maggiore audacia rispetto al passato a svolgere un effettivo sindacato sui presupposti di straordinaria necessità ed urgenza, sindacato trasferibile alla legge di conversione.

Le reiterazioni dei decreti-legge successivi alla sentenza 360/96 della Corte costituzionale

MACCABIANI, Nadia
2001-01-01

Abstract

Dall’analisi svolta è emerso l’esistenza di ipotesi di reiterazione di decreti legge (secondo la definizione data dalla sentenza n. 360 del 1996) nel periodo immediatamente successivo alla sua pronuncia. I casi individuati ed esemplificati (d.l. n. 599 del 1996; d.l. 606 del 1996; d.l. n. 33 del 1997; d.l. n. 643 del 1996; d.l. 131 del 1997; d.l. n. 8 del 1999; d.l. n. 46 del 2000) dimostrano l’insufficienza della sentenza n. 360 del 1996 rispetto alla direzione assunta dall’abuso della decretazione d’urgenza nei tempi immediatamente successivi alla sua pronuncia. Se prima si registravano lunghe catene di decreti reiterati, rispetto ai quali la sentenza è efficacemente intervenuta; successivamente, il Governo non ha più reiterato interi decreti, ma – come visto – non ha rinunciato a riprodurre letteralmente o sostanzialmente il contenuto normativo di singole disposizioni di decreti legge all’interno di decreti successivi. Pertanto, il percorso giurisprudenziale che attende di essere completato per rendere maggiormente efficace “l’armamentario” di cui la Corte dispone contro gli abusi della decretazione d’urgenza è quello preannunciato in un obiter dictum della sentenza n. 29 del 1995, vale a dire l’attivazione del sindacato sui presupposti straordinari di necessità ed urgenza. I parametri ai quali la Corte potrebbe appigliarsi, per rendere maggiormente obiettiva la propria valutazione, sembrano rintracciabili nelle motivazioni addotte dal Governo nel preambolo e nella relazione che accompagna il ddl di conversione; nella non contraddittorietà tra i presupposti enunciati ed il contenuto del decreto, attraverso un sindacato di ragionevolezza cui la Corte spesso fa ricorso. Sarebbe inoltre necessario superare la distinzione – risultante dalle pronunce n. 29 del 1996 e n. 360 del 1996 – tra il vizio di carenza dei presupposti e quello di reiterazione, sussumendo quest’ultimo ad indice sintomatico della “evidente mancanza” dei primi. Ne deriva che l’unico vizio che effettivamente necessità di essere sindacato contro l’abuso della decretazione d’urgenza è quello della “evidente mancanza” dei presupposti, mentre il vizio di reiterazione (anche di singole disposizioni) è destinato ad essere assorbito nel primo, quale minus nel maius, essendovi un rapporto di concentricità tra i due. Come a dire che non può esistere illegittima reiterazione che non sia anche “evidente mancanza” dei presupposti (considerandosi – all’opposto – legittime le reiterazioni che si fondano su nuovi ed autonomi presupposti straordinari di necessità ed urgenza o, anche, sull’effettivo procrastinarsi dei medesimi presupposti che fondavano il precedente decreto non convertito); mentre vi può essere un decreto illegittimo per evidente carenza dei presupposti ancorché non contenga una reiterazione dei contenuti di precedenti decreti. Questa è la conclusione che è auspicabile la Corte raggiunga dato lo stato attuale della decretazione d’urgenza, avvicinandosi con maggiore audacia rispetto al passato a svolgere un effettivo sindacato sui presupposti di straordinaria necessità ed urgenza, sindacato trasferibile alla legge di conversione.
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