Con la sentenza n. 153 del 24 luglio 2026, la Corte costituzionale ha respinto, attraverso un’interpretazione adeguatrice conforme, le questioni sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze sul combinato disposto dell’art. 1, comma 8, L. n. 234/2021 e dell’art. 5, comma 3, lett. c), TUIR, nella parte in cui non estendono alle associazioni professionali l’esclusione dall’IRAP riconosciuta alle persone fisiche esercenti arti e professioni. L’equiparazione alle società semplici, chiarisce la Corte, non discende automaticamente dalla costituzione del sodalizio, ma postula l’effettivo esercizio in comune dell’attività: ove la prestazione conservi carattere personale – come di regola nelle associazioni notarili – essa resta riferibile ai singoli professionisti e sfugge al tributo.
Irap e associazioni professionali: la soluzione della Corte Costituzionale
Roberto Cordeiro Guerra;Giorgio Antonio Autuori
2026-01-01
Abstract
Con la sentenza n. 153 del 24 luglio 2026, la Corte costituzionale ha respinto, attraverso un’interpretazione adeguatrice conforme, le questioni sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze sul combinato disposto dell’art. 1, comma 8, L. n. 234/2021 e dell’art. 5, comma 3, lett. c), TUIR, nella parte in cui non estendono alle associazioni professionali l’esclusione dall’IRAP riconosciuta alle persone fisiche esercenti arti e professioni. L’equiparazione alle società semplici, chiarisce la Corte, non discende automaticamente dalla costituzione del sodalizio, ma postula l’effettivo esercizio in comune dell’attività: ove la prestazione conservi carattere personale – come di regola nelle associazioni notarili – essa resta riferibile ai singoli professionisti e sfugge al tributo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


