Con la sentenza in commento, la Corte costituzionale ha affermato che alla riscossione dei tributi erariali si applica il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946, c.c., e non già quello quinquennale che l’art. 2948, n. 4), c.c. riserva alle obbligazioni periodiche e di durata, atteso che i tributi erariali, in ragione dell’autonomia di ciascuna annualità d’imposta, non partecipano della natura periodica che invece connota i tributi locali, sì da far venir meno in radice il presupposto applicativo del termine breve. Ha quindi respinto le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2946 c.c. - che fissa in dieci anni il termine ordinario di prescrizione - sollevate “nella parte in cui, secondo il diritto vivente, es- so si applica alla riscossione dei tributi erariali”.
Infondata la questione di legittimità sul termine decennale di prescrizione dei tributi erariali
Giorgio Antonio Autuori
2026-01-01
Abstract
Con la sentenza in commento, la Corte costituzionale ha affermato che alla riscossione dei tributi erariali si applica il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946, c.c., e non già quello quinquennale che l’art. 2948, n. 4), c.c. riserva alle obbligazioni periodiche e di durata, atteso che i tributi erariali, in ragione dell’autonomia di ciascuna annualità d’imposta, non partecipano della natura periodica che invece connota i tributi locali, sì da far venir meno in radice il presupposto applicativo del termine breve. Ha quindi respinto le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2946 c.c. - che fissa in dieci anni il termine ordinario di prescrizione - sollevate “nella parte in cui, secondo il diritto vivente, es- so si applica alla riscossione dei tributi erariali”.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


