La “residenza fiscale” svolge un ruolo di primaria importanza nella determinazione della partecipazione alle spese pubbliche, dal momento che essa incide sull’ampiezza della base imponibile del tributo: la diversa ampiezza del prelievo varia, infatti, in funzione dell’intensità del collegamento esistente tra contribuente e territorio dello Stato. Diviene dunque fondamentale comprendere se un soggetto debba considerarsi o meno fiscalmente residente in Italia e, in tale contesto, assume certamente particolare rilievo il tema dell’onere della prova, generalmente gravante, salvo casi particolari, sull’Amministrazione finanziaria, tenuta ad accertare la ricorrenza anche di uno solo dei criteri di collegamento indicati nell’art. 2 TUIR.

L’ONERE DELLA PROVA NELLE CONTESTAZIONI IN MATERIA DI RESIDENZA ED ESTEROVESTIZIONE DELLE PERSONE FISICHE

Giuseppe Corasaniti
2026-01-01

Abstract

La “residenza fiscale” svolge un ruolo di primaria importanza nella determinazione della partecipazione alle spese pubbliche, dal momento che essa incide sull’ampiezza della base imponibile del tributo: la diversa ampiezza del prelievo varia, infatti, in funzione dell’intensità del collegamento esistente tra contribuente e territorio dello Stato. Diviene dunque fondamentale comprendere se un soggetto debba considerarsi o meno fiscalmente residente in Italia e, in tale contesto, assume certamente particolare rilievo il tema dell’onere della prova, generalmente gravante, salvo casi particolari, sull’Amministrazione finanziaria, tenuta ad accertare la ricorrenza anche di uno solo dei criteri di collegamento indicati nell’art. 2 TUIR.
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