Un commento a C. cost. 26 giugno 2025, n. 86, che ha dichiarato non fondata, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 della legge fallimentare (come sostituito dal Dlgs n. 5/2006), nella parte in cui non prevede la inopponibilità ai soci illimitatamente responsabili di una società semplice dell'accertamento della loro fallibilità, indirettamente effettuato nel giudizio sul fallimento della società, nel quale i soci, benché palesi, non sono stati convocati: la disposizione censurata, infatti, deve essere interpretata nel senso che i soci palesi di una società semplice hanno diritto a essere convocati nel giudizio sul fallimento della società, che indirettamente accerta la loro fallibilità sostanziale, anche se nel medesimo giudizio non è stato chiesto il loro fallimento in estensione; in mancanza, l'accertamento della loro fallibilità non è opponibile nel giudizio di cui all'articolo 147, salvo che, di fatto, abbiano già esercitato rispetto a tale accertamento il loro diritto di difesa.

Soci palesi di società hanno diritto a essere convocati nel giudizio sul fallimento - L’effettivo diritto di difesa richiede l’instaurazione del contraddittorio. I profili generali - Superato il formalismo delle norme su insolvenza e rappresentanza. I principi di diritto

Giuseppe Finocchiaro
2025-01-01

Abstract

Un commento a C. cost. 26 giugno 2025, n. 86, che ha dichiarato non fondata, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 della legge fallimentare (come sostituito dal Dlgs n. 5/2006), nella parte in cui non prevede la inopponibilità ai soci illimitatamente responsabili di una società semplice dell'accertamento della loro fallibilità, indirettamente effettuato nel giudizio sul fallimento della società, nel quale i soci, benché palesi, non sono stati convocati: la disposizione censurata, infatti, deve essere interpretata nel senso che i soci palesi di una società semplice hanno diritto a essere convocati nel giudizio sul fallimento della società, che indirettamente accerta la loro fallibilità sostanziale, anche se nel medesimo giudizio non è stato chiesto il loro fallimento in estensione; in mancanza, l'accertamento della loro fallibilità non è opponibile nel giudizio di cui all'articolo 147, salvo che, di fatto, abbiano già esercitato rispetto a tale accertamento il loro diritto di difesa.
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