Lo scritto, nel focalizzarsi sui due divieti previsti dall’art. 5, c. 1, lett. a), b), dell’AI Act, intende testarne efficacia ed efficienza a fronte degli obiettivi di tutela proposti, riguardanti beni fondamentali del costituzionalismo contemporaneo. Le “tecniche manipolative” ivi contemplate, dagli incerti confini scientifici, si traducono in fattispecie giuridicamente incerte, quindi in divieti sostanzialmente inefficaci in quanto di difficile accertamento, con ciò inficiando il rendimento del principio di precauzione. Per recuperare certezza giuridica e tutela precauzionale di fondamentali beni costituzionali, l’elaborato avanza l’ipotesi di un differente approccio normativo.
L’AI Act: quando i divieti non rendono servizio a certezza giuridica e principio di precauzione
N. Maccabiani
2025-01-01
Abstract
Lo scritto, nel focalizzarsi sui due divieti previsti dall’art. 5, c. 1, lett. a), b), dell’AI Act, intende testarne efficacia ed efficienza a fronte degli obiettivi di tutela proposti, riguardanti beni fondamentali del costituzionalismo contemporaneo. Le “tecniche manipolative” ivi contemplate, dagli incerti confini scientifici, si traducono in fattispecie giuridicamente incerte, quindi in divieti sostanzialmente inefficaci in quanto di difficile accertamento, con ciò inficiando il rendimento del principio di precauzione. Per recuperare certezza giuridica e tutela precauzionale di fondamentali beni costituzionali, l’elaborato avanza l’ipotesi di un differente approccio normativo.| File | Dimensione | Formato | |
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