La sostituzione del censimento decennale della popolazione con quello permanente rende necessario valutare se quest’ultimo possa essere considerato equivalente al «censimento generale della popolazione» previsto dagli artt. 56 e 57, quarto comma, della Costituzione ai fini della ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni elettorali. Inoltre, ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge n. 38 del 2024, i dati censuari sono pubblicati annualmente e, per fini elettorali, ogni cinque anni. Ciò impone di valutare quale sia la tecnica più adeguata per aggiornare la geografia elettorale.
Nuovo sistema di censimento permanente e revisione delle circoscrizioni elettorali
Alessandra Mazzola
2025-01-01
Abstract
La sostituzione del censimento decennale della popolazione con quello permanente rende necessario valutare se quest’ultimo possa essere considerato equivalente al «censimento generale della popolazione» previsto dagli artt. 56 e 57, quarto comma, della Costituzione ai fini della ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni elettorali. Inoltre, ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge n. 38 del 2024, i dati censuari sono pubblicati annualmente e, per fini elettorali, ogni cinque anni. Ciò impone di valutare quale sia la tecnica più adeguata per aggiornare la geografia elettorale.File in questo prodotto:
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