Il disconoscimento della comunicazione allegata alla mail, ove specifico e fondato su una serie di elementi univoci (nel caso di specie : la diversa impaginazione della mail rispetto alle altre, l’assenza in tale documento di indirizzo di posta elettronica « per esteso » visibile, l’incongruenza tra la mail stessa e le conseguenti comunicazioni intercorse tra l’attrice e la compagnia assicurativa) esclude l’efficacia probatoria della mail prodotta in giudizio.
Sulla natura giuridica e sull’efficacia probatoria dell’e-mail.
Prandi Alessandra
2024-01-01
Abstract
Il disconoscimento della comunicazione allegata alla mail, ove specifico e fondato su una serie di elementi univoci (nel caso di specie : la diversa impaginazione della mail rispetto alle altre, l’assenza in tale documento di indirizzo di posta elettronica « per esteso » visibile, l’incongruenza tra la mail stessa e le conseguenti comunicazioni intercorse tra l’attrice e la compagnia assicurativa) esclude l’efficacia probatoria della mail prodotta in giudizio.File in questo prodotto:
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Descrizione: Le sentenze in commento hanno ad oggetto controversie nascenti dalla mancata ricezione di un messaggio di posta elettronica: nel caso del Tribunale di Milano si tratta di una e-mail ordinaria tramite la quale la convenuta informava parte attrice sulle disposizioni della merce; nel caso della Corte d’Appello di Napoli, invece, la mancata ricezione è riferita ad una PEC contente una notifica di un decreto ingiuntivo. Analizzando i criteri su cui si fonda la paternità di una e-mail ordinaria e quali sono gli oneri e gli obblighi gravanti sui titolari di una casella PEC e sui loro gestori, il presente contributo intende esaminare e poi confrontare i riflessi di questi due metodi di comunicazioni in ambito probatorio.
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