Il contributo indaga la sorte dei rapporti contrattuali a seguito di morte di una delle parti. Pur in mancanza di una enunciazione espressa, può ritenersi immanente al sistema il principio di prosecuzione del contratto in capo agli eredi del contraente defunto. Nondimeno, il novero di deroghe legali al regime ordinario è amplissimo e innumerevoli sono le fattispecie contrattuali per le quali la soluzione legale (espressa o implicita) è nel senso della intrasmissibilità del vincolo per morte di una delle parti. Il che, peraltro, non è da porre in rigida e necessaria correlazione con il carattere lato sensu “personale” del vincolo, posto che, da un lato, anche contratti personali possono proseguire mortis causa, se così è voluto dalle parti o financo espressamente disposto dalla legge, dall’altro la presenza dell’intuitus personae non vale, di per sé sola, ad escludere la successione mortis causa e a giustificare le deroghe legali al regime ordinario, cui risultano sottese ragioni di tutela ben diverse tra loro, non sempre riconducibili alle logiche dell’intuitus e nemmeno necessariamente esclusive dei contraenti. L’a. indaga, infine, i limiti che incontra l’autonomia privata — tanto i contraenti nel disporre pattiziamente della sorte del rapporto, quanto il testatore — nell’incidere sul regime legale di volta in volta vigente o comunque sul principio di continuazione del contratto in capo agli eredi in quanto tali.

LA SORTE DELLE POSIZIONI CONTRATTUALI NELLA SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE

Luisa pascucci
2024-01-01

Abstract

Il contributo indaga la sorte dei rapporti contrattuali a seguito di morte di una delle parti. Pur in mancanza di una enunciazione espressa, può ritenersi immanente al sistema il principio di prosecuzione del contratto in capo agli eredi del contraente defunto. Nondimeno, il novero di deroghe legali al regime ordinario è amplissimo e innumerevoli sono le fattispecie contrattuali per le quali la soluzione legale (espressa o implicita) è nel senso della intrasmissibilità del vincolo per morte di una delle parti. Il che, peraltro, non è da porre in rigida e necessaria correlazione con il carattere lato sensu “personale” del vincolo, posto che, da un lato, anche contratti personali possono proseguire mortis causa, se così è voluto dalle parti o financo espressamente disposto dalla legge, dall’altro la presenza dell’intuitus personae non vale, di per sé sola, ad escludere la successione mortis causa e a giustificare le deroghe legali al regime ordinario, cui risultano sottese ragioni di tutela ben diverse tra loro, non sempre riconducibili alle logiche dell’intuitus e nemmeno necessariamente esclusive dei contraenti. L’a. indaga, infine, i limiti che incontra l’autonomia privata — tanto i contraenti nel disporre pattiziamente della sorte del rapporto, quanto il testatore — nell’incidere sul regime legale di volta in volta vigente o comunque sul principio di continuazione del contratto in capo agli eredi in quanto tali.
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