L’art. 5 del d.lgs. n. 87 del 2024 di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario e penale, per come e` attualmente strutturato, difficilmente sfuggira` ad un sindacato di legittimita` costituzionale. Diversi sono, infatti, gli aspetti che potrebbero indurre la Consulta a ravvisare profili di incostituzionalita` della norma in punto di possibile contrasto con l’art. 25, 2° comma, per violazione del principio di legalita` /irretroattivita` e con l’art. 3 Cost. per violazione del principio di ragionevolezza, nonche´ con l’art. 76 Cost., emergendo anche (e forse in maniera piu` evidente) il profilo del probabile eccesso di delega in cui e` incorso il Legislatore delegato, in quanto nell’esercitarla ha disposto una deroga espressa ad un principio cardine del sistema sanzionatorio tributario che sembra andare oltre i criteri e i principi direttivi fissati dal Parlamento; in questa prospettiva, non ci si puo` esimere dal mettere in evidenza che nell’art. 20, l. n. 111 del 2023 si fa solo riferimento all’esigenza di razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale e migliorare la proporzionalita` , attenuando il carico delle sanzioni e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei. Se la formulazione dell’art. 5 del decreto di riforma non verra` modificata, la questione non tardera` ad arrivare avanti alla Corte costituzionale oppure, non e` da escludere, alla Corte di Giustizia dell’UE, per sospetta violazione dell’art. 49 della Carta di Nizza, ovvero alla Corte EDU per sospetta violazione dell’art. 7 della CEDU.

RIFLESSIONI CRITICHE SULLA DEROGA AL PRINCIPIO DI RETROATTIVITA` DELLA LEX MITIOR NEL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO TRIBUTARIO

giuseppe corasaniti
2024-01-01

Abstract

L’art. 5 del d.lgs. n. 87 del 2024 di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario e penale, per come e` attualmente strutturato, difficilmente sfuggira` ad un sindacato di legittimita` costituzionale. Diversi sono, infatti, gli aspetti che potrebbero indurre la Consulta a ravvisare profili di incostituzionalita` della norma in punto di possibile contrasto con l’art. 25, 2° comma, per violazione del principio di legalita` /irretroattivita` e con l’art. 3 Cost. per violazione del principio di ragionevolezza, nonche´ con l’art. 76 Cost., emergendo anche (e forse in maniera piu` evidente) il profilo del probabile eccesso di delega in cui e` incorso il Legislatore delegato, in quanto nell’esercitarla ha disposto una deroga espressa ad un principio cardine del sistema sanzionatorio tributario che sembra andare oltre i criteri e i principi direttivi fissati dal Parlamento; in questa prospettiva, non ci si puo` esimere dal mettere in evidenza che nell’art. 20, l. n. 111 del 2023 si fa solo riferimento all’esigenza di razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale e migliorare la proporzionalita` , attenuando il carico delle sanzioni e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei. Se la formulazione dell’art. 5 del decreto di riforma non verra` modificata, la questione non tardera` ad arrivare avanti alla Corte costituzionale oppure, non e` da escludere, alla Corte di Giustizia dell’UE, per sospetta violazione dell’art. 49 della Carta di Nizza, ovvero alla Corte EDU per sospetta violazione dell’art. 7 della CEDU.
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