Un breve commento a prima lettura a Corte costituzionale - Sentenza 22 febbraio-22 aprile 2024 n. 66, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: 1) dell'articolo 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76, nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell'unione civile senza prevedere, laddove l'attore e l'altra parte dell'unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione; 2) dell'articolo 70-octies, comma 5, del Dpr 3 novembre 2000, n. 396, nella parte in non prevede che l'ufficiale dello stato civile competente, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, proceda ad annotare, se disposta dal giudice, la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento dell'unione civile fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.

Rettifica anagrafica sul cambio di sesso, tutele per l’unione civile fino a nuovo matrimonio - Altro passo verso l'uguaglianza tra famiglie eterosessuali e omo - Subito una integrazione normativa per evitare le incertezze applicative

Giuseppe Finocchiaro
2024-01-01

Abstract

Un breve commento a prima lettura a Corte costituzionale - Sentenza 22 febbraio-22 aprile 2024 n. 66, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: 1) dell'articolo 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76, nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell'unione civile senza prevedere, laddove l'attore e l'altra parte dell'unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione; 2) dell'articolo 70-octies, comma 5, del Dpr 3 novembre 2000, n. 396, nella parte in non prevede che l'ufficiale dello stato civile competente, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, proceda ad annotare, se disposta dal giudice, la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento dell'unione civile fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.
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