Un commento a prima lettura a Corte costituzionale - Sentenza 9 maggio-3 giugno 2024 n. 96, che ha dichiarato non fondate: 1) in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 171-bis, comma 1, del Cpc nella parte in cui stabilisce un differente trattamento per le questioni, pur tutte rilevabili d'ufficio, che possono esitare in provvedimenti ordinatori del giudice emanati con il decreto di fissazione dell'udienza e tutte le altre, che devono solo essere indicate alle parti (e non sono anche decise) nel medesimo decreto: tale diversa regola processuale è giustificata, da un lato, dalle differenti conseguenze che l'assunzione dei provvedimenti volti alla corretta instaurazione del contraddittorio (nei confronti delle parti in causa o di altre cui è necessario estendere lo stesso) ovvero alla sanatoria di vizi degli atti introduttivi e il rilievo d'ufficio di altre questioni ad opera dell'autorità giudiziaria, hanno sui tempi di svolgimento del giudizio, sui quali sono suscettibili di incidere, dilatandoli, solo i primi, comportando, di regola, un differimento dell'udienza di trattazione, dall'altro lato, dalla circostanza che le verifiche preliminari relative alla regolarità delle notifiche e alla rappresentanza in giudizio si correlano a questioni "liquide" (con un basso tasso di controvertibilità) mentre le altre questioni rilevabili d'ufficio non sono tipizzate e sono maggiormente controvertibili tra le parti; 2) in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 171-bis del Cpc, nella parte in cui prevede l'emanazione, con decreto, di provvedimenti di carattere interlocutorio fuori udienza e senza alcun contraddittorio preventivo con le parti: l'articolo 171-bis, infatti, nonostante imponga che il giudice, sin dal decreto di fissazione dell'udienza, indichi alle parti le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, in modo che le parti siano sollecitate a sviluppare la propria posizione su di esse già nelle memorie di cui al successivo articolo 171-ter, non esclude che il giudice - vuoi prima, vuoi dopo l'emanazione del decreto, vuoi d'ufficio, vuoi su richiesta di parte - abbia il potere discrezionale di fissare (eventualmente nelle più agili forme consentite dai collegamenti audiovisivi) un'udienza ad hoc, con eventuale differimento o fissazione di una nuova udienza di comparizione, che non comporta né preclusioni né decadenze per le parti, determinando i punti su cui essa deve svolgersi, fermo restando che, in difetto della fissazione di questa nuova udienza, nell'udienza di trattazione il giudice è tenuto in ogni caso a discutere con le parti circa la legittimità dei provvedimenti ordinatori emessi con il decreto di fissazione dell'udienza, i quali sono, pertanto, suscettibili di essere confermati, modificati o revocati. Ove una parte solleciti il giudice a fissare un'udienza anticipata al fine di realizzare il contraddittorio su una questione di rito, rilevata d'ufficio dal giudice stesso e decisa con decreto, l'ordinanza di conferma adottata nell'udienza di prima comparizione non comporta preclusioni o decadenze per la parte stessa ove quest'ultima non abbia posto in essere l'attività processuale prescritta con decreto.

Nuovo rito di cognizione, “verifiche preliminari” nel rispetto del principio del contraddittorio - La Consulta precede il correttivo, sue indicazioni saranno rilevanti - Al giudice istruttore il potere-dovere della “direzione del procedimento”.

Giuseppe Finocchiaro
2024-01-01

Abstract

Un commento a prima lettura a Corte costituzionale - Sentenza 9 maggio-3 giugno 2024 n. 96, che ha dichiarato non fondate: 1) in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 171-bis, comma 1, del Cpc nella parte in cui stabilisce un differente trattamento per le questioni, pur tutte rilevabili d'ufficio, che possono esitare in provvedimenti ordinatori del giudice emanati con il decreto di fissazione dell'udienza e tutte le altre, che devono solo essere indicate alle parti (e non sono anche decise) nel medesimo decreto: tale diversa regola processuale è giustificata, da un lato, dalle differenti conseguenze che l'assunzione dei provvedimenti volti alla corretta instaurazione del contraddittorio (nei confronti delle parti in causa o di altre cui è necessario estendere lo stesso) ovvero alla sanatoria di vizi degli atti introduttivi e il rilievo d'ufficio di altre questioni ad opera dell'autorità giudiziaria, hanno sui tempi di svolgimento del giudizio, sui quali sono suscettibili di incidere, dilatandoli, solo i primi, comportando, di regola, un differimento dell'udienza di trattazione, dall'altro lato, dalla circostanza che le verifiche preliminari relative alla regolarità delle notifiche e alla rappresentanza in giudizio si correlano a questioni "liquide" (con un basso tasso di controvertibilità) mentre le altre questioni rilevabili d'ufficio non sono tipizzate e sono maggiormente controvertibili tra le parti; 2) in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 171-bis del Cpc, nella parte in cui prevede l'emanazione, con decreto, di provvedimenti di carattere interlocutorio fuori udienza e senza alcun contraddittorio preventivo con le parti: l'articolo 171-bis, infatti, nonostante imponga che il giudice, sin dal decreto di fissazione dell'udienza, indichi alle parti le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, in modo che le parti siano sollecitate a sviluppare la propria posizione su di esse già nelle memorie di cui al successivo articolo 171-ter, non esclude che il giudice - vuoi prima, vuoi dopo l'emanazione del decreto, vuoi d'ufficio, vuoi su richiesta di parte - abbia il potere discrezionale di fissare (eventualmente nelle più agili forme consentite dai collegamenti audiovisivi) un'udienza ad hoc, con eventuale differimento o fissazione di una nuova udienza di comparizione, che non comporta né preclusioni né decadenze per le parti, determinando i punti su cui essa deve svolgersi, fermo restando che, in difetto della fissazione di questa nuova udienza, nell'udienza di trattazione il giudice è tenuto in ogni caso a discutere con le parti circa la legittimità dei provvedimenti ordinatori emessi con il decreto di fissazione dell'udienza, i quali sono, pertanto, suscettibili di essere confermati, modificati o revocati. Ove una parte solleciti il giudice a fissare un'udienza anticipata al fine di realizzare il contraddittorio su una questione di rito, rilevata d'ufficio dal giudice stesso e decisa con decreto, l'ordinanza di conferma adottata nell'udienza di prima comparizione non comporta preclusioni o decadenze per la parte stessa ove quest'ultima non abbia posto in essere l'attività processuale prescritta con decreto.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11379/609785
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