Il contributo traccia un bilancio conclusivo, pur senza pretesa di esaustività, del convegno internazionale dedicato alla convenzione MEDICRIME del Consiglio d’Europa, tenutosi all’Università di Brescia nei giorni 16 e 17 novembre 2023. Nell’ottica dell’eventuale futura ratifica di questo strumento di contrasto alla contraffazione dei prodotti sanitari, il testo riprende alcuni profili sostanziali inerenti al possibile impatto innovativo dell’attuazione degli impegni di criminalizzazione (artt. da 5 a 8) sul vigente assetto codicistico, compreso il versante della responsabilità degli enti (art. 11). Particolare rilievo è dato all’opportunità, emersa nel corso dei lavori, di precisare la nozione di “contraffazione” (falsificazione), di cui dall’art. 4, lett. j), della Convenzione, sul terreno del principio di offensività, anche per evitare il rischio, evidenziato a più riprese nelle relazioni agli Atti, di trasformare uno strumento di armonizzazione orientato alla tutela della salute pubblica in un mezzo di protezione di interessi economici particolari.

La convenzione “MEDICRIME” del Consiglio d’Europa: la tutela penale della salute pubblica mediante il contrasto alla contraffazione dei prodotti sanitari. Conclusioni e prospettive

Perin, Andrea
2024-01-01

Abstract

Il contributo traccia un bilancio conclusivo, pur senza pretesa di esaustività, del convegno internazionale dedicato alla convenzione MEDICRIME del Consiglio d’Europa, tenutosi all’Università di Brescia nei giorni 16 e 17 novembre 2023. Nell’ottica dell’eventuale futura ratifica di questo strumento di contrasto alla contraffazione dei prodotti sanitari, il testo riprende alcuni profili sostanziali inerenti al possibile impatto innovativo dell’attuazione degli impegni di criminalizzazione (artt. da 5 a 8) sul vigente assetto codicistico, compreso il versante della responsabilità degli enti (art. 11). Particolare rilievo è dato all’opportunità, emersa nel corso dei lavori, di precisare la nozione di “contraffazione” (falsificazione), di cui dall’art. 4, lett. j), della Convenzione, sul terreno del principio di offensività, anche per evitare il rischio, evidenziato a più riprese nelle relazioni agli Atti, di trasformare uno strumento di armonizzazione orientato alla tutela della salute pubblica in un mezzo di protezione di interessi economici particolari.
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