La Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 del 2019, è stata chiamata a interrogarsi sul principio di proporzionalità della pena come limite alla discrezionalità del legislatore. A seguito di un accurato ragionamento la Consulta ha sancito l’illegittimità del minimo edittale di anni otto di reclusione previsto per il delitto dell’art. 73, comma primo, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti) che sanzionava i fatti di non lieve entità relativi alle c.d. droghe pesanti. Per effetto della sentenza il minimo edittale è stato sostituito con quello di anni sei di reclusione.
La questione di legittimità delle pene tra il diritto di impugnazione delle pronunce della Corte costituzionale e l’assenza di soluzioni obbligate. Alcune considerazioni a margine della sentenza n. 40 del 2019
Alessandra Mazzola
2020-01-01
Abstract
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 del 2019, è stata chiamata a interrogarsi sul principio di proporzionalità della pena come limite alla discrezionalità del legislatore. A seguito di un accurato ragionamento la Consulta ha sancito l’illegittimità del minimo edittale di anni otto di reclusione previsto per il delitto dell’art. 73, comma primo, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti) che sanzionava i fatti di non lieve entità relativi alle c.d. droghe pesanti. Per effetto della sentenza il minimo edittale è stato sostituito con quello di anni sei di reclusione.File in questo prodotto:
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