Il saggio esamina principalmente le “particolari forme e condizioni di autonomia” previste dall'articolo 116 della Costituzione italiana facendo riferimento soprattutto al settore del commercio estero. In questo senso, esso mette a confronto le forme e condizioni di “autonomia speciale”, già riconosciute (anche se mai attuate) nel nostro ordinamento nella materia di cui si tratta, con le attuali richieste di “autonomia differenziata” che aspirano ad ottenere pari riconoscimento giuridico, rilevandone le rispettive caratteristiche anche in relazione al loro grado di compatibilità con il diritto costituzionale e internazionale vigente. L’indagine a questo proposito ha cura di evidenziare che un’interpretazione in senso costituzionalmente e internazionalmente orientato dell’articolo 116 Cost. può legittimare solo “forme e condizioni particolari di autonomia” volte a superare situazioni di svantaggio regionale che non è possibile realizzare tramite l’esercizio delle funzioni statutarie di tipo “ordinario” delle nostre Regioni. Su questa scorta, pertanto, il disposto dell’art. 116 Cost. se ben si concilia con l’attribuzione sia di forme e condizioni “speciali” di autonomia già oggi riconosciute nel nostro Stato che, ove attuate, potranno consentire alle Regioni interessate di risolvere quei problemi regionali strutturali e permanenti che ne impediscono l’allineamento agli standard delle Regioni più favorite; sia di forme e condizioni “ulteriori” e “straordinarie” di autonomia dirette a consentire all’ente territoriale che ne è investito di superare situazioni di svantaggio sopravvenuto e temporaneo; viceversa, non può ritenersi compatibile con il riconoscimento di forme e condizioni di autonomia volte ad accrescere la situazione di vantaggio di una data realtà regionale posto che ciò corrisponderebbe alla concessione di un vero e proprio privilegio normativo in totale violazione del sistema delle fonti e dei valori stabilito dal diritto vigente e, quindi, del principio universale di eguaglianza su cui tale sistema si basa.

Il riconoscimento di “forme e condizioni particolari di autonomia” in materia di commercio con l’estero secondo un’interpretazione costituzionalmente e internazionalmente orientata dell’art. 116 Cost.

Mura Loredana
2023-01-01

Abstract

Il saggio esamina principalmente le “particolari forme e condizioni di autonomia” previste dall'articolo 116 della Costituzione italiana facendo riferimento soprattutto al settore del commercio estero. In questo senso, esso mette a confronto le forme e condizioni di “autonomia speciale”, già riconosciute (anche se mai attuate) nel nostro ordinamento nella materia di cui si tratta, con le attuali richieste di “autonomia differenziata” che aspirano ad ottenere pari riconoscimento giuridico, rilevandone le rispettive caratteristiche anche in relazione al loro grado di compatibilità con il diritto costituzionale e internazionale vigente. L’indagine a questo proposito ha cura di evidenziare che un’interpretazione in senso costituzionalmente e internazionalmente orientato dell’articolo 116 Cost. può legittimare solo “forme e condizioni particolari di autonomia” volte a superare situazioni di svantaggio regionale che non è possibile realizzare tramite l’esercizio delle funzioni statutarie di tipo “ordinario” delle nostre Regioni. Su questa scorta, pertanto, il disposto dell’art. 116 Cost. se ben si concilia con l’attribuzione sia di forme e condizioni “speciali” di autonomia già oggi riconosciute nel nostro Stato che, ove attuate, potranno consentire alle Regioni interessate di risolvere quei problemi regionali strutturali e permanenti che ne impediscono l’allineamento agli standard delle Regioni più favorite; sia di forme e condizioni “ulteriori” e “straordinarie” di autonomia dirette a consentire all’ente territoriale che ne è investito di superare situazioni di svantaggio sopravvenuto e temporaneo; viceversa, non può ritenersi compatibile con il riconoscimento di forme e condizioni di autonomia volte ad accrescere la situazione di vantaggio di una data realtà regionale posto che ciò corrisponderebbe alla concessione di un vero e proprio privilegio normativo in totale violazione del sistema delle fonti e dei valori stabilito dal diritto vigente e, quindi, del principio universale di eguaglianza su cui tale sistema si basa.
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