L’Autrice analizza i contratti di fiume, disciplinati nell’art. 68 bis del Codice dell’ambiente e nelle leggi regionali, con l’integrazione dei principi di soft law della “Carta nazionale dei contratti di fiume”. I contratti di fiume costituiscono un modello di coamministrazione, alla luce dell’art. 118 c. 4 della Costituzione, dove è stabilito il principio di sussidiarietà orizzontale, in quanto enti pubblici, privati e associazioni (di protezione dell’ambiente) lavorano “fianco a fianco” per preservare le aree fluviali. Questo nuovo modello dà vita alla migliore forma di “governance” delle scarse e fragili risorse idriche al fine di conservarle anche per le future generazioni, in applicazione del principio di sostenibilità.
Risorse idriche, contratti di fiume e amministrazione condivisa
vera parisio
2023-01-01
Abstract
L’Autrice analizza i contratti di fiume, disciplinati nell’art. 68 bis del Codice dell’ambiente e nelle leggi regionali, con l’integrazione dei principi di soft law della “Carta nazionale dei contratti di fiume”. I contratti di fiume costituiscono un modello di coamministrazione, alla luce dell’art. 118 c. 4 della Costituzione, dove è stabilito il principio di sussidiarietà orizzontale, in quanto enti pubblici, privati e associazioni (di protezione dell’ambiente) lavorano “fianco a fianco” per preservare le aree fluviali. Questo nuovo modello dà vita alla migliore forma di “governance” delle scarse e fragili risorse idriche al fine di conservarle anche per le future generazioni, in applicazione del principio di sostenibilità.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.