Le modifiche legislative alla disciplina della crisi di impresa posta dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 sembrano procedere da una logica costituzionale, svolgendo alcuni valori consegnati nel testo della Carta. Parrebbe di scorgere una linea di coerenza anche negli ultimi interventi legislativi aventi ad oggetto le così dette soluzioni negoziali della crisi e, specialmente, gli accordi di ristrutturazione del debito. Tali interventi demandano all’autonomia privata di amministrare il conflitto tra liquidazione e continuazione, cioè tra le ragioni dei creditori e le esigenze della prosecuzione dell’impresa e del mantenimento dei livelli occupazionali. Nella prospettiva della sussidiarietà accolta nella Costituzione, le riforme legislative affidano all’autonomia privata, ossia alla fonte contigua agli interessi in attesa di tutela giuridica, di stabilire le sorti del credito e dell’attività economica, senza pre-vedere la prevalenza dell’uno o dell’altro interesse. Mentre il procedimento di formazione degli accordi di ristrutturazione rimanda a quello proprio del contratto, il regime degli effetti appare, sulle prime, inedito rispetto a quello tipico delle intese negoziali: da un lato, essendo la compiuta efficacia subordinata al compimento di atti successivi, come la pubblicazione e la omologazione; dall’altro, essendo gli accordi di ristrutturazione suscettibili di produrre effetti sfavorevoli nella sfera giuridica dei terzi. Una indagine più approfondita rivela tuttavia che la efficacia delle intese in esame non riesce contraddittoria rispetto alla efficacia dei contratti. Come sempre, gli effetti di questi possono essere contemporanei alla conclusione oppure successivi e connessi al compimento di atti ulteriori. Come sempre, inoltre, gli effetti possono restringersi nella sfera dei contraenti oppure indirizzarsi, ove previsto dalla legge, verso altri soggetti. La efficacia, per così dire, meta-negoziale degli accordi di ristrutturazione sembra coerente al principio di sussidiarietà, il quale chiede di rimettere ai privati ogni decisione intorno alla liquidazione e alla continuazione dell’azienda. Nel costituire l’autonoma negoziale come fonte di disciplina della crisi, la legge speciale espande la efficacia del contratto oltre il principio di relatività degli effetti indicato nell’art. 1372, secondo comma, cod. civ.

Principio di sussidiarietà e natura degli accordi di ristrutturazione

ONORATO, MICHELE
2014-01-01

Abstract

Le modifiche legislative alla disciplina della crisi di impresa posta dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 sembrano procedere da una logica costituzionale, svolgendo alcuni valori consegnati nel testo della Carta. Parrebbe di scorgere una linea di coerenza anche negli ultimi interventi legislativi aventi ad oggetto le così dette soluzioni negoziali della crisi e, specialmente, gli accordi di ristrutturazione del debito. Tali interventi demandano all’autonomia privata di amministrare il conflitto tra liquidazione e continuazione, cioè tra le ragioni dei creditori e le esigenze della prosecuzione dell’impresa e del mantenimento dei livelli occupazionali. Nella prospettiva della sussidiarietà accolta nella Costituzione, le riforme legislative affidano all’autonomia privata, ossia alla fonte contigua agli interessi in attesa di tutela giuridica, di stabilire le sorti del credito e dell’attività economica, senza pre-vedere la prevalenza dell’uno o dell’altro interesse. Mentre il procedimento di formazione degli accordi di ristrutturazione rimanda a quello proprio del contratto, il regime degli effetti appare, sulle prime, inedito rispetto a quello tipico delle intese negoziali: da un lato, essendo la compiuta efficacia subordinata al compimento di atti successivi, come la pubblicazione e la omologazione; dall’altro, essendo gli accordi di ristrutturazione suscettibili di produrre effetti sfavorevoli nella sfera giuridica dei terzi. Una indagine più approfondita rivela tuttavia che la efficacia delle intese in esame non riesce contraddittoria rispetto alla efficacia dei contratti. Come sempre, gli effetti di questi possono essere contemporanei alla conclusione oppure successivi e connessi al compimento di atti ulteriori. Come sempre, inoltre, gli effetti possono restringersi nella sfera dei contraenti oppure indirizzarsi, ove previsto dalla legge, verso altri soggetti. La efficacia, per così dire, meta-negoziale degli accordi di ristrutturazione sembra coerente al principio di sussidiarietà, il quale chiede di rimettere ai privati ogni decisione intorno alla liquidazione e alla continuazione dell’azienda. Nel costituire l’autonoma negoziale come fonte di disciplina della crisi, la legge speciale espande la efficacia del contratto oltre il principio di relatività degli effetti indicato nell’art. 1372, secondo comma, cod. civ.
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