Le recenti Linee Guida per l’attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), adottate con decreto del ministro della salute del 20 maggio 2022 previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, sono finalizzate alla implementazione dei requisiti tecnici volti a consentire l’interoperabilità dei FSE regionali. In realtà, dietro il “velo” delle specifiche tecniche si celano scelte politiche e valoriali che, in quanto tali, coinvolgono sia un certo “livello” di realizzazione delle prestazioni che un certo “livello” di collaborazione tra Stato e regioni. Per questo, quando il decreto si limita a richiamare, a suo fondamento, il coordinamento informativo ex art. 117, c. 2, lett. r), Cost., sminuisce il ruolo assolto dal FSE, in un duplice senso. Sia per la sua essenziale strumentalità rispetto alla piena realizzazione del diritto fondamentale alla salute, che per il grado di collaborazione che si sarebbe dovuto conseguentemente instaurare tra lo Stato e le autonomie territoriali, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza costituzionale e dall’impostazione legislativa in materia di LEP

Tra coordinamento informativo e livelli essenziali delle prestazioni: il caso del Fascicolo Sanitario Elettronico

Nadia Maccabiani
2023-01-01

Abstract

Le recenti Linee Guida per l’attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), adottate con decreto del ministro della salute del 20 maggio 2022 previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, sono finalizzate alla implementazione dei requisiti tecnici volti a consentire l’interoperabilità dei FSE regionali. In realtà, dietro il “velo” delle specifiche tecniche si celano scelte politiche e valoriali che, in quanto tali, coinvolgono sia un certo “livello” di realizzazione delle prestazioni che un certo “livello” di collaborazione tra Stato e regioni. Per questo, quando il decreto si limita a richiamare, a suo fondamento, il coordinamento informativo ex art. 117, c. 2, lett. r), Cost., sminuisce il ruolo assolto dal FSE, in un duplice senso. Sia per la sua essenziale strumentalità rispetto alla piena realizzazione del diritto fondamentale alla salute, che per il grado di collaborazione che si sarebbe dovuto conseguentemente instaurare tra lo Stato e le autonomie territoriali, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza costituzionale e dall’impostazione legislativa in materia di LEP
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