È sempre attuale la querelle sull’annosa questione dell’applicabilità dell’istituto del c.d. “silenzio assenso” tra amministrazioni, di cui all’art. 17 bis della l. n. 241/1990, al procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica disciplinato dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”). Non a caso, il tema è, oggi, tutt’altro che superato, offrendo il dibattito dottrinale e pretorio al giurista-lettore diversi, interessanti, spunti di riflessione; ciò non solo quanto agli effettivi orientamenti articolatisi sul punto, ma anche quanto alle ricadute “pratiche” che dette “posizioni” portano con sé. Comune punto di partenza delle opposte opinioni è che l’art. 17 bis si attaglia ai soli procedimenti c.d. “orizzontali”, ossia con fase decisoria pluristrutturata. Si discute, invece, ex aliis, sulla concreta applicabilità del meccanismo stesso del silenzio assenso tra amministrazioni alla fattispecie in commento, che, come noto si inserisce all’interno del procedimento di “co-gestione” dell’istruttoria ed è applicabile esclusivamente nei rapporti che intercorrono tra amministrazione “procedente” all’adozione di un provvedimento definitivo e quelle competenti a rendere “assensi, concerti o nulla osta” al fine dell’adozione di provvedimenti normativi o amministrativi nei confronti di una terza amministrazione, come l’atto di autorizzazione paesaggistica rilasciato dalla Regione e dalla Soprintendenza di cui al succitato art. 146. A tal proposito, dunque, scopo del presente contributo è quello di ricostruire, con approccio sistematico e critico, la storia e le implicazioni giuridiche relative a questa relazione “d’ardui sensi”, al fine di (tentare di) pervenire ad una migliore, e più attuale, interpretazione del rapporto tra silenzio assenso ex art. 17 bis e parere soprintendentizio ex art. 146 cit.

I “SILENZI PAESAGGISTICI”: RIFLESSIONE SUL RAPPORTO TRA PARERE SOPRINTENDENTIZIO E ART. 17 BIS L. N. 241/1990

Gianluigi Delle Cave
2023-01-01

Abstract

È sempre attuale la querelle sull’annosa questione dell’applicabilità dell’istituto del c.d. “silenzio assenso” tra amministrazioni, di cui all’art. 17 bis della l. n. 241/1990, al procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica disciplinato dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”). Non a caso, il tema è, oggi, tutt’altro che superato, offrendo il dibattito dottrinale e pretorio al giurista-lettore diversi, interessanti, spunti di riflessione; ciò non solo quanto agli effettivi orientamenti articolatisi sul punto, ma anche quanto alle ricadute “pratiche” che dette “posizioni” portano con sé. Comune punto di partenza delle opposte opinioni è che l’art. 17 bis si attaglia ai soli procedimenti c.d. “orizzontali”, ossia con fase decisoria pluristrutturata. Si discute, invece, ex aliis, sulla concreta applicabilità del meccanismo stesso del silenzio assenso tra amministrazioni alla fattispecie in commento, che, come noto si inserisce all’interno del procedimento di “co-gestione” dell’istruttoria ed è applicabile esclusivamente nei rapporti che intercorrono tra amministrazione “procedente” all’adozione di un provvedimento definitivo e quelle competenti a rendere “assensi, concerti o nulla osta” al fine dell’adozione di provvedimenti normativi o amministrativi nei confronti di una terza amministrazione, come l’atto di autorizzazione paesaggistica rilasciato dalla Regione e dalla Soprintendenza di cui al succitato art. 146. A tal proposito, dunque, scopo del presente contributo è quello di ricostruire, con approccio sistematico e critico, la storia e le implicazioni giuridiche relative a questa relazione “d’ardui sensi”, al fine di (tentare di) pervenire ad una migliore, e più attuale, interpretazione del rapporto tra silenzio assenso ex art. 17 bis e parere soprintendentizio ex art. 146 cit.
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