Il tema del fine vita è stato recentemente affrontato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in occasione del caso Vincent Lambert riaprendo la riflessione sul ruolo cardine assunto dall’interprete chiamato ad attribuire valore alla dignità umana, quale diritto alla vita in sé considerata, ovvero quale diritto al rispetto delle scelte della persona giunta al fine-vita. Il contributo, attraverso la disamina dell’evoluzione dei principi affermati a livello internazionale in materia di fine vita, ripercorre l’iter logico seguito dalla Corte Edu per giungere alla decisione con la quale, mettendo in luce le incertezze nei presupposti di ammissibilità della fattispecie del suicidio assistito nei Paesi che lo ammettono, ha riconosciuto agli Stati il diritto di regolare la materia raccomandando la protezione del diritto alla vita e alla dignità della persona umana. Alla luce delle fonti sovranazionali europee e della giurisprudenza internazionale, la Corte Edu difende il diritto alla vita di cui all’art. 2 CEDU, quale diritto assoluto che non ammettere aspetti negativi, né configura un indiscriminato diritto di autodeterminazione dell’individuo nel senso di poter autonomamente scegliere se privarsi o meno della vita.

Il diritto ad autodeterminarsi: il “fine vita” nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo

Valenti Paola
2022-01-01

Abstract

Il tema del fine vita è stato recentemente affrontato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in occasione del caso Vincent Lambert riaprendo la riflessione sul ruolo cardine assunto dall’interprete chiamato ad attribuire valore alla dignità umana, quale diritto alla vita in sé considerata, ovvero quale diritto al rispetto delle scelte della persona giunta al fine-vita. Il contributo, attraverso la disamina dell’evoluzione dei principi affermati a livello internazionale in materia di fine vita, ripercorre l’iter logico seguito dalla Corte Edu per giungere alla decisione con la quale, mettendo in luce le incertezze nei presupposti di ammissibilità della fattispecie del suicidio assistito nei Paesi che lo ammettono, ha riconosciuto agli Stati il diritto di regolare la materia raccomandando la protezione del diritto alla vita e alla dignità della persona umana. Alla luce delle fonti sovranazionali europee e della giurisprudenza internazionale, la Corte Edu difende il diritto alla vita di cui all’art. 2 CEDU, quale diritto assoluto che non ammettere aspetti negativi, né configura un indiscriminato diritto di autodeterminazione dell’individuo nel senso di poter autonomamente scegliere se privarsi o meno della vita.
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