Il presente contributo propone l’analisi della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sez. I, 4 gennaio 2021, n. 11, che esclude l’applicazione dei CAM ristorazione collettiva per gruppi aggregati di prodotti, riferendola ai singoli alimenti. Una differente lettura, secondo il Collegio, lascerebbe eccessivi margini di libertà all’aggiudicataria nell’operare compensazioni tra alimenti del tutto eterogenei, con il rischio che alcune importanti categorie di prodotti biologici rimangano assenti dalla fornitura. Il TAR Veneto, inoltre, seppure incidentalmente, prende posizione sul meccanismo di operatività del vincolo previsto dall’art. 34 del d.lgs. n. 50 del 2016 – che obbliga le amministrazioni al rispetto dei CAM – limitandolo all’ipotesi in cui la lex specialis espressamente ne effettui il richiamo. Un simile orientamento risulta di interesse soprattutto se confrontato con quanto espresso da questa stessa Sezione con la pronuncia del 18 marzo 2019, n. 329, dove, per la prima volta, veniva sostenuta la vincolatività dei requisiti ambientali, indipendentemente dal loro effettivo richiamo nella legge di gara, ponendo alla base di questa lettura il principio di eterointegrazione normativa, di cui all’art. 1374 c.c. Si era in tal modo provveduto, ragionevolmente, a intensificare la portata applicativa dei CAM. La pronuncia in esame offre all’Autrice l’occasione di delineare un breve quadro della disciplina di riferimento e dell’evoluzione normativa in materia di criteri ambientali minimi, sottolineando il ruolo fondamentale del green public procurement nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Chiarimenti sulle modalità di applicazione dei CAM ristorazione collettiva (nota a TAR Veneto, Sez. I, 4 gennaio 2021, n. 11)
Federica Campolo
2021-01-01
Abstract
Il presente contributo propone l’analisi della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sez. I, 4 gennaio 2021, n. 11, che esclude l’applicazione dei CAM ristorazione collettiva per gruppi aggregati di prodotti, riferendola ai singoli alimenti. Una differente lettura, secondo il Collegio, lascerebbe eccessivi margini di libertà all’aggiudicataria nell’operare compensazioni tra alimenti del tutto eterogenei, con il rischio che alcune importanti categorie di prodotti biologici rimangano assenti dalla fornitura. Il TAR Veneto, inoltre, seppure incidentalmente, prende posizione sul meccanismo di operatività del vincolo previsto dall’art. 34 del d.lgs. n. 50 del 2016 – che obbliga le amministrazioni al rispetto dei CAM – limitandolo all’ipotesi in cui la lex specialis espressamente ne effettui il richiamo. Un simile orientamento risulta di interesse soprattutto se confrontato con quanto espresso da questa stessa Sezione con la pronuncia del 18 marzo 2019, n. 329, dove, per la prima volta, veniva sostenuta la vincolatività dei requisiti ambientali, indipendentemente dal loro effettivo richiamo nella legge di gara, ponendo alla base di questa lettura il principio di eterointegrazione normativa, di cui all’art. 1374 c.c. Si era in tal modo provveduto, ragionevolmente, a intensificare la portata applicativa dei CAM. La pronuncia in esame offre all’Autrice l’occasione di delineare un breve quadro della disciplina di riferimento e dell’evoluzione normativa in materia di criteri ambientali minimi, sottolineando il ruolo fondamentale del green public procurement nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.File | Dimensione | Formato | |
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