L’“appunto di lavoro”, come lo ha definito lo stesso Ministro per gli affari regionali e le autonomie, scritto da Roberto Calderoli all’indomani dell’insediamento del nuovo Governo ha senz’altro il merito di aver riportato l’attenzione del dibattito politico e dottrinale su alcune questioni fondamentali che riguardano l’attuazione del c.d. regionalismo differenziato. Ad esso, ha poi fatto seguito una vera e propria bozza, destinata ad essere esaminata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri a breve . In verità, una normativa di attuazione del terzo comma dell’art. 116 Cost. non è da ritenersi indispensabile ai fini della sua “attivazione”, potendo casomai ritenersi opportuna a fronte della laconicità del disposto costituzionale introdotto nel 2001 per fissare alcuni punti fermi, da applicare a tutti i casi di richiesta di differenziazione regionale. A tal proposito, la scelta di ricorrere ad una legge ordinaria per disciplinare la procedura di approvazione di una legge rinforzata risulta perlomeno problematica dal punto di vista della sistematica delle fonti. Del resto, l’unico modo per vincolare compiutamente le modalità di attuazione del terzo comma dell’art. 116 Cost. sarebbe il ricorso ad una legge costituzionale, anche se, per disciplinare gli aspetti procedurali più delicati sarebbe probabilmente più opportuno, o comunque “semplice” nelle condizioni date, immaginare un intervento dei Regolamenti parlamentari. La legge di procedura, dunque, non potrà fungere da parametro di legittimità delle successive leggi di attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia. Pur entro questi limiti, la legge in questione appare comunque idonea a vincolare le attività amministrative del Governo (ivi inclusa la negoziazione delle intese) e in ogni caso essa può giustificarsi con l’opportunità di definire a monte regole da applicare ad ogni richiesta di differenziazione non soltanto con riguardo alla procedura per la loro concessione, ma anche in relazione a risvolti sostanziali necessariamente comuni ad ogni richiesta, quali in primis l’aspetto del finanziamento per le competenze devolute. A prescindere dal grado di vincolatività di tale fonte, infatti, non può essere disconosciuto l’intreccio giuridico-economico esistente tra finanziamento delle funzioni devolute alla singola Regione e finanziamento (per quelle stesse funzioni) delle altre Regioni o dello Stato, così come vanno rilevate le esigenze di coordinamento con il sistema tributario complessivo e l’equità che tali finanziamenti devono senz’altro garantire. La complessità della materia è del resto evidenziata dall’anticipazione, rispetto alla formalizzazione della c.d. Bozza Calderoli, di un diverso ma connesso intervento legislativo, per il tramite dell’ultima Legge di bilancio. Essa, con i commi da 791 a 798 dell’art. 1, ha infatti predisposto un meccanismo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) anche «Ai fini della completa attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione» (comma 791). Sulla base di tali interventi, l’uno solo progettato (la Bozza Calderoli), l’altro già in vigore (la Legge di bilancio), sembra opportuno avanzare alcune prime osservazioni inerenti: 1. la procedura; 2. il meccanismo di finanziamento; 3. I livelli essenziali delle prestazioni.
L’autonomia differenziata, la c.d. Bozza Calderoli e la Legge di bilancio per il 2023
Lorenzo Spadacini
;Marco Podetta
2023-01-01
Abstract
L’“appunto di lavoro”, come lo ha definito lo stesso Ministro per gli affari regionali e le autonomie, scritto da Roberto Calderoli all’indomani dell’insediamento del nuovo Governo ha senz’altro il merito di aver riportato l’attenzione del dibattito politico e dottrinale su alcune questioni fondamentali che riguardano l’attuazione del c.d. regionalismo differenziato. Ad esso, ha poi fatto seguito una vera e propria bozza, destinata ad essere esaminata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri a breve . In verità, una normativa di attuazione del terzo comma dell’art. 116 Cost. non è da ritenersi indispensabile ai fini della sua “attivazione”, potendo casomai ritenersi opportuna a fronte della laconicità del disposto costituzionale introdotto nel 2001 per fissare alcuni punti fermi, da applicare a tutti i casi di richiesta di differenziazione regionale. A tal proposito, la scelta di ricorrere ad una legge ordinaria per disciplinare la procedura di approvazione di una legge rinforzata risulta perlomeno problematica dal punto di vista della sistematica delle fonti. Del resto, l’unico modo per vincolare compiutamente le modalità di attuazione del terzo comma dell’art. 116 Cost. sarebbe il ricorso ad una legge costituzionale, anche se, per disciplinare gli aspetti procedurali più delicati sarebbe probabilmente più opportuno, o comunque “semplice” nelle condizioni date, immaginare un intervento dei Regolamenti parlamentari. La legge di procedura, dunque, non potrà fungere da parametro di legittimità delle successive leggi di attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia. Pur entro questi limiti, la legge in questione appare comunque idonea a vincolare le attività amministrative del Governo (ivi inclusa la negoziazione delle intese) e in ogni caso essa può giustificarsi con l’opportunità di definire a monte regole da applicare ad ogni richiesta di differenziazione non soltanto con riguardo alla procedura per la loro concessione, ma anche in relazione a risvolti sostanziali necessariamente comuni ad ogni richiesta, quali in primis l’aspetto del finanziamento per le competenze devolute. A prescindere dal grado di vincolatività di tale fonte, infatti, non può essere disconosciuto l’intreccio giuridico-economico esistente tra finanziamento delle funzioni devolute alla singola Regione e finanziamento (per quelle stesse funzioni) delle altre Regioni o dello Stato, così come vanno rilevate le esigenze di coordinamento con il sistema tributario complessivo e l’equità che tali finanziamenti devono senz’altro garantire. La complessità della materia è del resto evidenziata dall’anticipazione, rispetto alla formalizzazione della c.d. Bozza Calderoli, di un diverso ma connesso intervento legislativo, per il tramite dell’ultima Legge di bilancio. Essa, con i commi da 791 a 798 dell’art. 1, ha infatti predisposto un meccanismo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) anche «Ai fini della completa attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione» (comma 791). Sulla base di tali interventi, l’uno solo progettato (la Bozza Calderoli), l’altro già in vigore (la Legge di bilancio), sembra opportuno avanzare alcune prime osservazioni inerenti: 1. la procedura; 2. il meccanismo di finanziamento; 3. I livelli essenziali delle prestazioni.File | Dimensione | Formato | |
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