In Cile, come già in altre esperienze, la strategia politico-criminale è segnata da un attivismo identitario orientato a promuovere la tutela delle minoranze e le identità tradizionalmente discriminate, la parità di genere e il contrasto alla violenza di genere attraverso la previsione dei cd. “crimini d’odio”, cioè reati o circostanze che assegnano valore aggravante ai motivi discriminatori. Questa tendenza si traduce in riforme che, ispirate da un’esigenza di giustizia sociale espressa dal principio di eguaglianza, ne valorizzano la dimensione sostanziale. Il testo esamina questo modello punitivo in chiave costituzionale, alla luce del processo costituente in corso in Cile (2019-). Si prende ad esempio l’attuale disciplina del reato di femminicidio “non intimo”, la cui sanzione dovrebbe concorrere al contrasto della violenza contro le donne. Nelle conclusioni si avverte però il rischio di scadere in un “diritto penale d’autore” tendenzialmente illiberale sul piano delle garanzie, inefficace su quello preventivo e fuorviante, oltre che controproducente, su quello simbolico-comunicativo.

Giustizia egualitaria e cultura della colpevolezza: la sanzione del «motivo di genere» nel diritto penale cileno

perin, andrea
2022-01-01

Abstract

In Cile, come già in altre esperienze, la strategia politico-criminale è segnata da un attivismo identitario orientato a promuovere la tutela delle minoranze e le identità tradizionalmente discriminate, la parità di genere e il contrasto alla violenza di genere attraverso la previsione dei cd. “crimini d’odio”, cioè reati o circostanze che assegnano valore aggravante ai motivi discriminatori. Questa tendenza si traduce in riforme che, ispirate da un’esigenza di giustizia sociale espressa dal principio di eguaglianza, ne valorizzano la dimensione sostanziale. Il testo esamina questo modello punitivo in chiave costituzionale, alla luce del processo costituente in corso in Cile (2019-). Si prende ad esempio l’attuale disciplina del reato di femminicidio “non intimo”, la cui sanzione dovrebbe concorrere al contrasto della violenza contro le donne. Nelle conclusioni si avverte però il rischio di scadere in un “diritto penale d’autore” tendenzialmente illiberale sul piano delle garanzie, inefficace su quello preventivo e fuorviante, oltre che controproducente, su quello simbolico-comunicativo.
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