Nel complesso quadro giuridico e fattuale generato dal Covid-19, è utile soffermarsi su alcuni istituti, previsti dal nostro ordinamento, atti ad affrontare momenti di stallo e di incertezza come quelli odierni. Con riferimento al complesso e travagliato settore dei contratti pubblici, il d.lgs. n. 50/2016 contempla due ipotesi di affidamenti c.d. “urgenti”: (i) le procedure di “estrema urgenza”, regolate all’art. 63; (ii) le ipotesi di “somma urgenza”, regolate all’art. 163. Tali procedimenti, sebbene in principio idonei ad approntare una tutela immediata a situazioni emergenziali, non dovrebbero mai essere invocati “tout court”: facendo venire meno l’assegnazione del bene mediante gara, infatti, potrebbero verificarsi importanti effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese, che comprometterebbero, sul lungo periodo, anche il benessere dei cittadini. Fenomeni complessi come quelli generati dal COVID-19, possono essere gestiti, dunque, solamente cambiando l’ottica sulle procedure de qua, notazione che dovrebbe indurre le pubbliche amministrazioni – anche dopo l’emergenza – ad abbandonare cattive prassi che hanno l’unico effetto (non utile) di rendere difficile ogni acquisto, anche il più essenziale. Come auspicato anche dagli organi comunitari, le procedure negoziate d’urgenza, nei limiti previsti a tutela della trasparenza, della pubblicità e della concorrenza, potrebbero rivelarsi uno strumento affidabile e decisivo per ottenere un miglior rapporto qualità-prezzo e un accesso più ampio alle forniture disponibili. Adottando le opportune cautele volte a favorire la massima partecipazione e a garantire la par condicio tra i concorrenti, il ricorso alle procedure in esame, nei limiti sopra esposti, può ritenersi non solo uno strumento pienamente legittimo, ma anche utile ai fini del delicato bilanciamento tra diritto/protezione della salute ed altri beni o interessi pure di primario rilievo (quale, con riferimento al caso in esame, la tutela della concorrenza e della massima partecipazione alle gare d’appalto).

Le procedure “d’urgenza” al tempo della pandemia: alcune riflessioni sugli artt. 63 e 163 del codice dei contratti pubblici

Delle Cave Gianluigi
2020-01-01

Abstract

Nel complesso quadro giuridico e fattuale generato dal Covid-19, è utile soffermarsi su alcuni istituti, previsti dal nostro ordinamento, atti ad affrontare momenti di stallo e di incertezza come quelli odierni. Con riferimento al complesso e travagliato settore dei contratti pubblici, il d.lgs. n. 50/2016 contempla due ipotesi di affidamenti c.d. “urgenti”: (i) le procedure di “estrema urgenza”, regolate all’art. 63; (ii) le ipotesi di “somma urgenza”, regolate all’art. 163. Tali procedimenti, sebbene in principio idonei ad approntare una tutela immediata a situazioni emergenziali, non dovrebbero mai essere invocati “tout court”: facendo venire meno l’assegnazione del bene mediante gara, infatti, potrebbero verificarsi importanti effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese, che comprometterebbero, sul lungo periodo, anche il benessere dei cittadini. Fenomeni complessi come quelli generati dal COVID-19, possono essere gestiti, dunque, solamente cambiando l’ottica sulle procedure de qua, notazione che dovrebbe indurre le pubbliche amministrazioni – anche dopo l’emergenza – ad abbandonare cattive prassi che hanno l’unico effetto (non utile) di rendere difficile ogni acquisto, anche il più essenziale. Come auspicato anche dagli organi comunitari, le procedure negoziate d’urgenza, nei limiti previsti a tutela della trasparenza, della pubblicità e della concorrenza, potrebbero rivelarsi uno strumento affidabile e decisivo per ottenere un miglior rapporto qualità-prezzo e un accesso più ampio alle forniture disponibili. Adottando le opportune cautele volte a favorire la massima partecipazione e a garantire la par condicio tra i concorrenti, il ricorso alle procedure in esame, nei limiti sopra esposti, può ritenersi non solo uno strumento pienamente legittimo, ma anche utile ai fini del delicato bilanciamento tra diritto/protezione della salute ed altri beni o interessi pure di primario rilievo (quale, con riferimento al caso in esame, la tutela della concorrenza e della massima partecipazione alle gare d’appalto).
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11379/569266
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact