La preclusione (in sede amministrativa e processuale) all’utilizzabilità di dati e della esibizione di do-cumenti non forniti in fase procedimentale su invito dell'Amministrazione finanziaria non opera soltan-to quando il contribuente depositi, unitamente all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, le noti-zie, i dati, i documenti, i libri e i registri non trasmessi e contestualmente ivi dichiari di non aver potu-to adempiere alle richieste dell'Ufficio per causa a lui non imputabile. La dichiarazione del contribuente che, in uno all'allegazione dei documenti non esibiti in fase amministrativa, impedisce l'inutilizzabilità deve essere fatta, in maniera "chiara ed esplicita", nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, proprio perché essa richiede la prova contestuale di non imputabilità. A seguito della dichiarazione necessariamente resa dal contribuente nel libello introduttivo compete all'autorità giudiziaria (ex offi-cio, anche in assenza di eccezione dell'A.F.) il vaglio sulla regolarità dei documenti e delle sue modalità di produzione, nonché la sussistenza e la congruità della dichiarazione "di non aver potuto adempiere alla richiesta degli uffici per causa a lui non imputabile".

Solo la dichiarazione nel ricorso deroga all’inutilizzabilità dei documenti non esibiti in fase istruttoria

Borghetti Antonio
2021-01-01

Abstract

La preclusione (in sede amministrativa e processuale) all’utilizzabilità di dati e della esibizione di do-cumenti non forniti in fase procedimentale su invito dell'Amministrazione finanziaria non opera soltan-to quando il contribuente depositi, unitamente all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, le noti-zie, i dati, i documenti, i libri e i registri non trasmessi e contestualmente ivi dichiari di non aver potu-to adempiere alle richieste dell'Ufficio per causa a lui non imputabile. La dichiarazione del contribuente che, in uno all'allegazione dei documenti non esibiti in fase amministrativa, impedisce l'inutilizzabilità deve essere fatta, in maniera "chiara ed esplicita", nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, proprio perché essa richiede la prova contestuale di non imputabilità. A seguito della dichiarazione necessariamente resa dal contribuente nel libello introduttivo compete all'autorità giudiziaria (ex offi-cio, anche in assenza di eccezione dell'A.F.) il vaglio sulla regolarità dei documenti e delle sue modalità di produzione, nonché la sussistenza e la congruità della dichiarazione "di non aver potuto adempiere alla richiesta degli uffici per causa a lui non imputabile".
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4 - 2021 - Solo la dichiarazione del ricorso impedisce l'inutilizzabilita dei documenti non esibiti in fase istruttoria - il fisco 42.2021.pdf

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