In caso di accesso nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e del Terzo settore, se le operazioni vengono eseguite dai Militari del Corpo della Guardia di Finanza, a mente dell’art. 35 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, non è necessaria la preventiva autorizzazione prevista dall’art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dall’art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Necessaria l’autorizzazione preventiva all’accesso (anche) in caso di verifica operata dalla Guardia di Finanza
Antonio Borghetti
2021-01-01
Abstract
In caso di accesso nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e del Terzo settore, se le operazioni vengono eseguite dai Militari del Corpo della Guardia di Finanza, a mente dell’art. 35 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, non è necessaria la preventiva autorizzazione prevista dall’art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dall’art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.File in questo prodotto:
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3 - 2021 - Non è necessaria l'autorizzazione preventiva all'accesso se la verifica è operata dalla Guardia di Finanza - il fisco 36.2021.pdf
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