Un breve commento a prima lettura (ed a quattro mani) della decisione delle Sezioni Unite 9 dicembre 2022, n. 36057, che ha affermato il principio secondo cui, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c., disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 c.p.c., come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti.
Superati i formalismi della procura speciale in cassazione (finalmente!)
Giuseppe Finocchiaro
;Marco Morotti
2023-01-01
Abstract
Un breve commento a prima lettura (ed a quattro mani) della decisione delle Sezioni Unite 9 dicembre 2022, n. 36057, che ha affermato il principio secondo cui, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c., disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 c.p.c., come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti.File | Dimensione | Formato | |
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