I recenti fatti bellici hanno imposto di ragionare sull’effettività del “ripudio della guerra” che Costituzioni nazionali, Dichiarazione internazionali, più di un Trattato, hanno sancito dopo la fine del Secondo conflitto mondiale e, più in particolare, su quelle norme che, al verificarsi di precise condizioni, hanno consentito il ricorso alla guerra. Prendendo le mosse dalla dichiarazione di Vladimir Putin del 24 febbraio 2022, l’A. mette in luce le debolezze delle interpretazioni dell’art. 11 Cost. che, a più riprese dagli anni ’90, sono state variamente proposte dalla dottrina non solo domestica. La riflessione si concentra così sulle due dichiarazioni intimamente connesse dell’art. 11 Cost. (i principi di democrazia, giustizia, libertà ed eguaglianza tra le nazioni proiettati nei rapporti internazionali e il sostegno del principio del ripudio della guerra). L’attenzione coinvolge inoltre le regole del diritto internazionale, che non vivono di vita propria; il mantenimento della pace è, infatti, una responsabilità che ricade su ogni singolo Stato. Pertanto, è necessaria un’interpretazione dell’art. 11 assai più rigida di quella che fino ad ora parte della dottrina ha formulato e che dal principio supremo della pace dovrebbe far discendere l’illegittimità di qualsiasi sostegno politico, economico, militare ad uno Stato in guerra.
L'Italia è una Repubblica democratica fondata anche sul principio pacifista
Adriana Apostoli
2022-01-01
Abstract
I recenti fatti bellici hanno imposto di ragionare sull’effettività del “ripudio della guerra” che Costituzioni nazionali, Dichiarazione internazionali, più di un Trattato, hanno sancito dopo la fine del Secondo conflitto mondiale e, più in particolare, su quelle norme che, al verificarsi di precise condizioni, hanno consentito il ricorso alla guerra. Prendendo le mosse dalla dichiarazione di Vladimir Putin del 24 febbraio 2022, l’A. mette in luce le debolezze delle interpretazioni dell’art. 11 Cost. che, a più riprese dagli anni ’90, sono state variamente proposte dalla dottrina non solo domestica. La riflessione si concentra così sulle due dichiarazioni intimamente connesse dell’art. 11 Cost. (i principi di democrazia, giustizia, libertà ed eguaglianza tra le nazioni proiettati nei rapporti internazionali e il sostegno del principio del ripudio della guerra). L’attenzione coinvolge inoltre le regole del diritto internazionale, che non vivono di vita propria; il mantenimento della pace è, infatti, una responsabilità che ricade su ogni singolo Stato. Pertanto, è necessaria un’interpretazione dell’art. 11 assai più rigida di quella che fino ad ora parte della dottrina ha formulato e che dal principio supremo della pace dovrebbe far discendere l’illegittimità di qualsiasi sostegno politico, economico, militare ad uno Stato in guerra.File | Dimensione | Formato | |
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