Oggetto di questo contributo è il metodo di concretizzazione del dovere di diligenza, cioè l’insieme dei criteri attraverso cui il giudice è chiamato a definire la regola cautelare obiettivamente esigibile, aspettativa normativa la cui inosservanza integra la cd. «misura oggettiva» della colpa penale. Nella prima parte del lavoro (par. 1-4) vengono considerate alcune teorie normative ed evidenziati i loro limiti. Questa fase dell’analisi consente di avanzare un’ipotesi di studio basata sulla distinzione fra regole cautelari “tipiche” (positive e determinate, o predeterminate dagli usi, dalle prassi cautelari o dalle leges artis) e “atipiche” (definibili dal giudice in base ad un parametro normativo ideale), che l’autore sviluppa nella seconda parte (par. 5-7), dove giunge a proporre una criterio generale e comparativo di “gravità” (e di “esigibilità oggettiva”) funzionale alla definizione delle condotte lesive “oggettivamente” colpose. Secondo questo criterio indicativo l’inosservanza di una regola cautelare “atipica” (non predefinita dagli usi o dalle leges artis) può essere ritenuta tanto grave da meritare la stessa rilevanza assegnata alla violazione delle regole modali predefinite (“tipiche”) solo qualora l’adeguamento all’aspettativa di condotta parametrata alla Maßfigur possa ritenersi altrettanto esigibile. Il lavoro si chiude (par. 8-9) con alcune brevi indicazioni de iure condito e de iure condendo con particolare riferimento all’ordinamento italiano e a quello spagnolo.
La condotta lesiva colposa. Una prospettiva ricostruttiva
Perin, Andrea
2017-01-01
Abstract
Oggetto di questo contributo è il metodo di concretizzazione del dovere di diligenza, cioè l’insieme dei criteri attraverso cui il giudice è chiamato a definire la regola cautelare obiettivamente esigibile, aspettativa normativa la cui inosservanza integra la cd. «misura oggettiva» della colpa penale. Nella prima parte del lavoro (par. 1-4) vengono considerate alcune teorie normative ed evidenziati i loro limiti. Questa fase dell’analisi consente di avanzare un’ipotesi di studio basata sulla distinzione fra regole cautelari “tipiche” (positive e determinate, o predeterminate dagli usi, dalle prassi cautelari o dalle leges artis) e “atipiche” (definibili dal giudice in base ad un parametro normativo ideale), che l’autore sviluppa nella seconda parte (par. 5-7), dove giunge a proporre una criterio generale e comparativo di “gravità” (e di “esigibilità oggettiva”) funzionale alla definizione delle condotte lesive “oggettivamente” colpose. Secondo questo criterio indicativo l’inosservanza di una regola cautelare “atipica” (non predefinita dagli usi o dalle leges artis) può essere ritenuta tanto grave da meritare la stessa rilevanza assegnata alla violazione delle regole modali predefinite (“tipiche”) solo qualora l’adeguamento all’aspettativa di condotta parametrata alla Maßfigur possa ritenersi altrettanto esigibile. Il lavoro si chiude (par. 8-9) con alcune brevi indicazioni de iure condito e de iure condendo con particolare riferimento all’ordinamento italiano e a quello spagnolo.File | Dimensione | Formato | |
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