Il presente saggio mira a chiarire quale sia la corretta interpretazione della definizione di schiavitù contenuta nella Convenzione sulla schiavitù del 1926, che si può ricavare anche alla luce delle Bellagio-Harvard Guidelines, al fine di comprendere se sia possibile applicarla, ricorrendone i requisiti, anche alle vittime di tratta in modo da rafforzarne la tutela. Sulla base del fatto che tra trafficante e trafficato si instaura un rapporto di asservimento e grave sfruttamento tale da privare la vittima della dignità e della libertà personale, aspetti questi tipici del rapporto schiavista, si cercherà di comprendere, attraverso l’analisi della normativa e della giurisprudenza internazionale, se è possibile identificare nella tratta di esseri umani le caratteristiche del ben più antico istituto della schiavitù, inquadrandola essa stessa come slavery o “practices similar to slavery”, oppure se ritenerla una fattispecie autonoma ed una modalità attraverso la quale si realizza la successiva riduzione in schiavitù. Da questa analisi possono derivare conseguenze importanti sul piano del diritto internazionale sia per responsabilizzare gli Stati che spesso non tutelano con strumenti adeguati queste gravi violazioni dei diritti umani, sia per consentire di perseguire i soggetti coinvolti nella tratta per violazione delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali, nella legislazione europea e nello Statuto della Corte penale internazionale. La tratta, infatti, pur essendo stata riconosciuta come una grave forma di violazione dei diritti umani in diverse decisioni da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, non è stata mai perseguita come crimine dinnanzi alla Corte penale internazionale. Al riguardo, dopo aver analizzato e cercato di superare le preclusioni di natura processuale all’esercizio della competenza in materia di tratta in capo alla CPI, ci si soffermerà sulle prospettive circa l’apertura formale di un’inchiesta dinanzi alla stessa Corte per i crimini aberranti di cui sono vittima quotidianamente i migranti trafficati in Libia.

Il confine fra schiavitù e tratta e la perseguibilità di quest’ultima fattispecie dinanzi alla Corte penale internazionale

chiara di stasio
2022-01-01

Abstract

Il presente saggio mira a chiarire quale sia la corretta interpretazione della definizione di schiavitù contenuta nella Convenzione sulla schiavitù del 1926, che si può ricavare anche alla luce delle Bellagio-Harvard Guidelines, al fine di comprendere se sia possibile applicarla, ricorrendone i requisiti, anche alle vittime di tratta in modo da rafforzarne la tutela. Sulla base del fatto che tra trafficante e trafficato si instaura un rapporto di asservimento e grave sfruttamento tale da privare la vittima della dignità e della libertà personale, aspetti questi tipici del rapporto schiavista, si cercherà di comprendere, attraverso l’analisi della normativa e della giurisprudenza internazionale, se è possibile identificare nella tratta di esseri umani le caratteristiche del ben più antico istituto della schiavitù, inquadrandola essa stessa come slavery o “practices similar to slavery”, oppure se ritenerla una fattispecie autonoma ed una modalità attraverso la quale si realizza la successiva riduzione in schiavitù. Da questa analisi possono derivare conseguenze importanti sul piano del diritto internazionale sia per responsabilizzare gli Stati che spesso non tutelano con strumenti adeguati queste gravi violazioni dei diritti umani, sia per consentire di perseguire i soggetti coinvolti nella tratta per violazione delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali, nella legislazione europea e nello Statuto della Corte penale internazionale. La tratta, infatti, pur essendo stata riconosciuta come una grave forma di violazione dei diritti umani in diverse decisioni da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, non è stata mai perseguita come crimine dinnanzi alla Corte penale internazionale. Al riguardo, dopo aver analizzato e cercato di superare le preclusioni di natura processuale all’esercizio della competenza in materia di tratta in capo alla CPI, ci si soffermerà sulle prospettive circa l’apertura formale di un’inchiesta dinanzi alla stessa Corte per i crimini aberranti di cui sono vittima quotidianamente i migranti trafficati in Libia.
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