Il nuovo metodo, elaborato dalle SS.UU. per applicare la clcd nella fase di liquidazione del danno, si focalizza sulla identica “funzionalità” del beneficio collaterale e del risarcimento del danno. In caso di assicurazione contro i danni e sulla vita la diversa funzione degli indennizzi, riparatoria nel primo caso (danni), previdenziale nel secondo (vita), determina l’applicazione della clcd soltanto fra il risarcimento del danno e l’indennizzo dell’ assicurazione contro i danni, mentre consente il cumulo fra risarcimento danni e indennizzo da polizza vita. Tale distinzione non opera, secondo l’opinione dell’Autrice in contrasto con il S.C., per i premi che risultano essere sempre il corrispettivo che l’assicurato si obbliga a versare per assicurarsi l’indennizzo, quale contropartita in caso di avveramento del rischio assicurato. Ecco perché in caso di assicurazione contro i danni l’importo del risarcimento da cui dedurre l’indennizzo assicurativo va calcolato comprensivo dei premi corrisposti dal danneggiato per avere la polizza in corso.

Assicurazione contro i danni e sulla vita: indennità e premi in rapporto alla compensatio lucri cum damno

Ferrari Mariangela
2020-01-01

Abstract

Il nuovo metodo, elaborato dalle SS.UU. per applicare la clcd nella fase di liquidazione del danno, si focalizza sulla identica “funzionalità” del beneficio collaterale e del risarcimento del danno. In caso di assicurazione contro i danni e sulla vita la diversa funzione degli indennizzi, riparatoria nel primo caso (danni), previdenziale nel secondo (vita), determina l’applicazione della clcd soltanto fra il risarcimento del danno e l’indennizzo dell’ assicurazione contro i danni, mentre consente il cumulo fra risarcimento danni e indennizzo da polizza vita. Tale distinzione non opera, secondo l’opinione dell’Autrice in contrasto con il S.C., per i premi che risultano essere sempre il corrispettivo che l’assicurato si obbliga a versare per assicurarsi l’indennizzo, quale contropartita in caso di avveramento del rischio assicurato. Ecco perché in caso di assicurazione contro i danni l’importo del risarcimento da cui dedurre l’indennizzo assicurativo va calcolato comprensivo dei premi corrisposti dal danneggiato per avere la polizza in corso.
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