La Cassazione afferma che il rilascio dell’autorizzazione ex art. 31 legge sull'immigrazione, legato alla sussistenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore, non deve essere legato al riscontro di una “situazione di eccezionale difficoltà e sofferenza”, ma è sufficiente, da parte del richiedente, ottemperare all’onere “di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall’allontanamento del genitore”: ne deriva un'interpretazione estensiva criticata dall'autrice.

I diffusi e facili contatti audio-video non bastano a limitare un presunto eventuale danno grave allo sviluppo psico-fisico di minori lontano dai genitori (Cass. 24 aprile 2019 n. 11274)

Ferrari, M
2019-01-01

Abstract

La Cassazione afferma che il rilascio dell’autorizzazione ex art. 31 legge sull'immigrazione, legato alla sussistenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore, non deve essere legato al riscontro di una “situazione di eccezionale difficoltà e sofferenza”, ma è sufficiente, da parte del richiedente, ottemperare all’onere “di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall’allontanamento del genitore”: ne deriva un'interpretazione estensiva criticata dall'autrice.
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