Per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l'indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI-PEC: ad assoluto discapito di trasparenza, semplificazione e diffusione della notifica telematica che risulterebbe utile a ridurre inutili costi della giustizia abolendo l’attività arcaica della notifica a mezzo ufficiale giudiziario, in forza di una evidente disomogeneità e nebulosità della normativa in materia visti i numerosi richiami a diverse fonti, la Cassazione sostiene, con un’interpretazione restrittiva della normativa. Critica.

L'ambigua valutazione degli elenchi pubblici per la validità della notifica telematica (Cass. 27 settembre 2019 n. 24160) e il deposito dei messaggi PEC con annesse ricevute (Cass. 22 ottobre 2019 n. 26951)

Mariangela Ferrari
2019-01-01

Abstract

Per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l'indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI-PEC: ad assoluto discapito di trasparenza, semplificazione e diffusione della notifica telematica che risulterebbe utile a ridurre inutili costi della giustizia abolendo l’attività arcaica della notifica a mezzo ufficiale giudiziario, in forza di una evidente disomogeneità e nebulosità della normativa in materia visti i numerosi richiami a diverse fonti, la Cassazione sostiene, con un’interpretazione restrittiva della normativa. Critica.
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