Da anni sia la dottrina sia la giurisprudenza, tanto della Corte di Cassazione quanto della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, affrontano la questione concernente il corretto inquadramento della natura e della funzione della clausola del beneficiario effettivo. Sotto certi aspetti, nonostante la querelle non possa ancora ritenersi definitivamente composta, essendo ancora molti i profili che certamente meritano piu` approfondite riflessioni, un dato puo` tuttavia considerarsi acquisito: la clausola del beneficiario effettivo non deve essere inquadrata quale clausola antiabuso avente portata generale (se non immanente), dovendosi per converso qualificare quale clausola con finalita` antielusive specifiche, unicamente finalizzata (laddove esplicitamente contemplata) al disconoscimento della limitazione dell’imposizione alla fonte nei confronti di figure – quali gli agenti, fiduciari o altre entita` che agiscono per conto di altri soggetti in virtu` di particolari rapporti contrattuali – che non si qualificano quali “possessori” del reddito”.
L’EVOLUZIONE DELLA NOZIONE DI BENEFICIARIO EFFETTIVO TRA IL MODELLO DI CONVENZIONE OCSE E LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE E DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
giuseppe corasaniti
2021-01-01
Abstract
Da anni sia la dottrina sia la giurisprudenza, tanto della Corte di Cassazione quanto della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, affrontano la questione concernente il corretto inquadramento della natura e della funzione della clausola del beneficiario effettivo. Sotto certi aspetti, nonostante la querelle non possa ancora ritenersi definitivamente composta, essendo ancora molti i profili che certamente meritano piu` approfondite riflessioni, un dato puo` tuttavia considerarsi acquisito: la clausola del beneficiario effettivo non deve essere inquadrata quale clausola antiabuso avente portata generale (se non immanente), dovendosi per converso qualificare quale clausola con finalita` antielusive specifiche, unicamente finalizzata (laddove esplicitamente contemplata) al disconoscimento della limitazione dell’imposizione alla fonte nei confronti di figure – quali gli agenti, fiduciari o altre entita` che agiscono per conto di altri soggetti in virtu` di particolari rapporti contrattuali – che non si qualificano quali “possessori” del reddito”.File | Dimensione | Formato | |
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