Da anni sia la dottrina sia la giurisprudenza, tanto della Corte di Cassazione quanto della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, affrontano la questione concernente il corretto inquadramento della natura e della funzione della clausola del beneficiario effettivo. Sotto certi aspetti, nonostante la querelle non possa ancora ritenersi definitivamente composta, essendo ancora molti i profili che certamente meritano piu` approfondite riflessioni, un dato puo` tuttavia considerarsi acquisito: la clausola del beneficiario effettivo non deve essere inquadrata quale clausola antiabuso avente portata generale (se non immanente), dovendosi per converso qualificare quale clausola con finalita` antielusive specifiche, unicamente finalizzata (laddove esplicitamente contemplata) al disconoscimento della limitazione dell’imposizione alla fonte nei confronti di figure – quali gli agenti, fiduciari o altre entita` che agiscono per conto di altri soggetti in virtu` di particolari rapporti contrattuali – che non si qualificano quali “possessori” del reddito”.

L’EVOLUZIONE DELLA NOZIONE DI BENEFICIARIO EFFETTIVO TRA IL MODELLO DI CONVENZIONE OCSE E LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE E DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

giuseppe corasaniti
2021-01-01

Abstract

Da anni sia la dottrina sia la giurisprudenza, tanto della Corte di Cassazione quanto della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, affrontano la questione concernente il corretto inquadramento della natura e della funzione della clausola del beneficiario effettivo. Sotto certi aspetti, nonostante la querelle non possa ancora ritenersi definitivamente composta, essendo ancora molti i profili che certamente meritano piu` approfondite riflessioni, un dato puo` tuttavia considerarsi acquisito: la clausola del beneficiario effettivo non deve essere inquadrata quale clausola antiabuso avente portata generale (se non immanente), dovendosi per converso qualificare quale clausola con finalita` antielusive specifiche, unicamente finalizzata (laddove esplicitamente contemplata) al disconoscimento della limitazione dell’imposizione alla fonte nei confronti di figure – quali gli agenti, fiduciari o altre entita` che agiscono per conto di altri soggetti in virtu` di particolari rapporti contrattuali – che non si qualificano quali “possessori” del reddito”.
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
DPT_2021_06_2493-CORASANITI.pdf

accesso aperto

Descrizione: FULL TEXT
Tipologia: Full Text
Licenza: DRM non definito
Dimensione 243.35 kB
Formato Adobe PDF
243.35 kB Adobe PDF Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11379/551959
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact