Con la recente sentenza n. 39 del 16 marzo 2021, la Corte costituzionale è tornata nuovamente a pronunciarsi (si spera per l’ultima volta) sull’annosa questio della legittimità costituzionale dell’art. 20 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 (d’ora in poi, t.u.r.), così come risultante a seguito delle modifiche apportate dalle leggi di Bilancio 2018 e 2019 (rispettivamente, art. 1, 87° comma, lett. a), l. n. 205 del 2017 e art. 1, 1084° comma, l. n. 145 del 2018), dichiarando – in linea con l’orientamento espresso dalla precedente decisione – non fondate le questioni sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna
All’indomani della consolidata giurisprudenza costituzionale sulla ragionevolezza della scelta legislativa la querelle sull’interpretazione dell’art. 20 del t.u.r. può ritenersi finalmente conclusa?
corasaniti giuseppe
2021-01-01
Abstract
Con la recente sentenza n. 39 del 16 marzo 2021, la Corte costituzionale è tornata nuovamente a pronunciarsi (si spera per l’ultima volta) sull’annosa questio della legittimità costituzionale dell’art. 20 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 (d’ora in poi, t.u.r.), così come risultante a seguito delle modifiche apportate dalle leggi di Bilancio 2018 e 2019 (rispettivamente, art. 1, 87° comma, lett. a), l. n. 205 del 2017 e art. 1, 1084° comma, l. n. 145 del 2018), dichiarando – in linea con l’orientamento espresso dalla precedente decisione – non fondate le questioni sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di BolognaFile | Dimensione | Formato | |
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