Alla luce del prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale i beni costituiti in fondo patrimoniale sono aggredibili dai creditori dei coniugi per debiti derivanti da fatto illecito solo nel caso in cui la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio (id est il fatto generatore del debito) abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari (si tratti, cioè, di un fatto generatore del debito posto in essere dal coniuge perché “vantaggioso” per la famiglia).

Brevi note in merito ai limiti all’esecuzione dei beni del fondo patrimoniale per debiti nascenti da fatto illecito

Giuseppe Corasaniti
2012-01-01

Abstract

Alla luce del prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale i beni costituiti in fondo patrimoniale sono aggredibili dai creditori dei coniugi per debiti derivanti da fatto illecito solo nel caso in cui la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio (id est il fatto generatore del debito) abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari (si tratti, cioè, di un fatto generatore del debito posto in essere dal coniuge perché “vantaggioso” per la famiglia).
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