La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha ritenuto incompatibile con l’art. 4 della Direttiva madre – figlia due norme fiscali nazionali (francese e belga) poiché comportavano una doppia imposizione degli utili ricevuti dalle società madri da parte di società figlie non residenti. Dopo aver analizzato il percorso argomentativo seguito dalla Corte in entrambe le pronunce, l’analisi si concentrerà sull’impatto che tali sentenze potrebbero avere sul regime fiscale italiano. In particolare, si cercherà di valutare la compatibilità dell’art. 6, d.lgs. n. 446 del 1997 - il quale prevede, per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell’articolo 1, d.lgs. n. 87 del 1992, che, ai fini della determinazione della base imponibile Irap, vadano inclusi i dividendi da questi percepiti in ragione del 50% del loro ammontare – con il diritto euro-unitario. Difatti, secondo la regula iuris stabilita dalla Corte di Giustizia nelle sentenze in commento, tale modalità di determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap potrebbe essere ritenuta incompatibile con la Direttiva madre – figlia in quanto determina un’imposizione sui dividendi vietata dall’art. 4 di tale Direttiva.

Il divieto di imposizione dei dividendi intracomunitari ai fini della Direttiva madre-figlia: i chiarimenti della Corte di Giustizia UE e le ricadute sulla legislazione interna

giuseppe corasaniti
2017-01-01

Abstract

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha ritenuto incompatibile con l’art. 4 della Direttiva madre – figlia due norme fiscali nazionali (francese e belga) poiché comportavano una doppia imposizione degli utili ricevuti dalle società madri da parte di società figlie non residenti. Dopo aver analizzato il percorso argomentativo seguito dalla Corte in entrambe le pronunce, l’analisi si concentrerà sull’impatto che tali sentenze potrebbero avere sul regime fiscale italiano. In particolare, si cercherà di valutare la compatibilità dell’art. 6, d.lgs. n. 446 del 1997 - il quale prevede, per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell’articolo 1, d.lgs. n. 87 del 1992, che, ai fini della determinazione della base imponibile Irap, vadano inclusi i dividendi da questi percepiti in ragione del 50% del loro ammontare – con il diritto euro-unitario. Difatti, secondo la regula iuris stabilita dalla Corte di Giustizia nelle sentenze in commento, tale modalità di determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap potrebbe essere ritenuta incompatibile con la Direttiva madre – figlia in quanto determina un’imposizione sui dividendi vietata dall’art. 4 di tale Direttiva.
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