Con la sentenza del Tar Toscana, Sez. I, 1 giugno 2020, n. 663, si ripropone un tema oggetto di un dibattito giurisprudenziale e dottrinale ormai noto, sul quale si è espressa una copiosa giurisprudenza, sia amministrativa, sia costituzionale. Il tema della localizzazione degli edifici di culto ha acquisito nel tempo una crescente rilevanza anche dal punto di vista giuridico, accompagnata da una complessità della sua disciplina. La tematica, infatti, come ben emerge dalla pronuncia in commento, incide sostanzialmente sui diritti di uguaglianza, sulla tutela delle differenti identità ideologiche, culturali e religiose dei singoli e dei gruppi, garantiti dalla Costituzione, la quale con l’art. 8 ha introdotto nel nostro ordinamento l’idea di pluralismo, destinato a garantire le diverse identità religiose, mentre, allo stesso tempo, l’art. 19 Cost. ha sancito il diritto di professare liberamente la propria fede e di esercitarne, in pubblico o in privato, il culto. La disponibilità di edifici e di luoghi di culto da adibire alla celebrazione dei riti è, quindi, un elemento necessario per assicurare effettivamente non solo al singolo, ma anche alle comunità di praticanti, il libero esercizio del loro credo. Allo stesso tempo, la disciplina per la costruzione di questi edifici, nell’esercizio delle competenze sul governo del territorio, è un compito al quale l’amministrazione non può sottrarsi, nell’esercizio di una discrezionalità che dovrà sempre ponderare tutti gli interessi coinvolti dall’azione amministrativa.

I due piatti della bilancia: la necessità del bilanciamento tra libertà di culto e tutela del territorio

Roberto Leonardi
2020-01-01

Abstract

Con la sentenza del Tar Toscana, Sez. I, 1 giugno 2020, n. 663, si ripropone un tema oggetto di un dibattito giurisprudenziale e dottrinale ormai noto, sul quale si è espressa una copiosa giurisprudenza, sia amministrativa, sia costituzionale. Il tema della localizzazione degli edifici di culto ha acquisito nel tempo una crescente rilevanza anche dal punto di vista giuridico, accompagnata da una complessità della sua disciplina. La tematica, infatti, come ben emerge dalla pronuncia in commento, incide sostanzialmente sui diritti di uguaglianza, sulla tutela delle differenti identità ideologiche, culturali e religiose dei singoli e dei gruppi, garantiti dalla Costituzione, la quale con l’art. 8 ha introdotto nel nostro ordinamento l’idea di pluralismo, destinato a garantire le diverse identità religiose, mentre, allo stesso tempo, l’art. 19 Cost. ha sancito il diritto di professare liberamente la propria fede e di esercitarne, in pubblico o in privato, il culto. La disponibilità di edifici e di luoghi di culto da adibire alla celebrazione dei riti è, quindi, un elemento necessario per assicurare effettivamente non solo al singolo, ma anche alle comunità di praticanti, il libero esercizio del loro credo. Allo stesso tempo, la disciplina per la costruzione di questi edifici, nell’esercizio delle competenze sul governo del territorio, è un compito al quale l’amministrazione non può sottrarsi, nell’esercizio di una discrezionalità che dovrà sempre ponderare tutti gli interessi coinvolti dall’azione amministrativa.
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