L’esame del fatto e la lettura delle memorie delle parti pone in evidenza la criticità del tema generale nel quale si colloca il caso specifico in esame. Il Presidente del Consiglio dei Ministri contesta che la legge regionale impugnata abbia introdotto un criterio automatico di catalogazione degli interventi che esclude l’apprezzamento dell’incidenza ambientale anche nei riguardi di interventi di minima entità, escludendo una previa valutazione discrezionale a tutela dell’ambiente e riducendo il livello di tutela previsto dalla normativa statale. Pertanto, la semplificazione viene intesa come un fine e non come uno strumento e che deve passare necessariamente da un potere discrezionale che si esplica caso per caso, e quindi non automaticamente, mediante un bilanciamento di interessi nel quale è doveroso verificare la compatibilità di tutti gli effetti di una pianificazione sul bene ambiente e non la mera conformità. Allo stesso tempo, la regione mediante le norme oggetto del giudizio di costituzionalità si inserisce in quella tendenza legislativa, rafforzata dalla l. n. 124/2015, la cd. Legge Madia, che vede negli automatismi e nella semplificazione come fine una esigenza di economia procedimentale connessa al principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost.. Da ciò discende, secondo l’orientamento della Regione Valle d’Aosta, che i piani di dettaglio siano esentati dallo svolgimento della procedura di VAS e di verifica di assoggettabilità a fronte di prescrizioni di dettaglio sostanzialmente riproduttive di quelle contenute nello strumento sovraordinato . La Corte costituzionale, con la sentenza n. 118/2019, non condivide la scelta legislativa della Regione Valle d’Aosta, ma prima di esaminarne le considerazioni in diritto pare opportuno fare riferimento, se pur brevemente, ai principi che fanno da guida alle argomentazioni del giudice delle leggi.

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E I PIANI URBANISTICI DI DETTAGLIO (PUD): QUELLA LINEA SOTTILE TRA CONFORMITÀ E COMPATIBILITÀ. A PROPOSITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 118/2019.

Roberto Leonardi
2019-01-01

Abstract

L’esame del fatto e la lettura delle memorie delle parti pone in evidenza la criticità del tema generale nel quale si colloca il caso specifico in esame. Il Presidente del Consiglio dei Ministri contesta che la legge regionale impugnata abbia introdotto un criterio automatico di catalogazione degli interventi che esclude l’apprezzamento dell’incidenza ambientale anche nei riguardi di interventi di minima entità, escludendo una previa valutazione discrezionale a tutela dell’ambiente e riducendo il livello di tutela previsto dalla normativa statale. Pertanto, la semplificazione viene intesa come un fine e non come uno strumento e che deve passare necessariamente da un potere discrezionale che si esplica caso per caso, e quindi non automaticamente, mediante un bilanciamento di interessi nel quale è doveroso verificare la compatibilità di tutti gli effetti di una pianificazione sul bene ambiente e non la mera conformità. Allo stesso tempo, la regione mediante le norme oggetto del giudizio di costituzionalità si inserisce in quella tendenza legislativa, rafforzata dalla l. n. 124/2015, la cd. Legge Madia, che vede negli automatismi e nella semplificazione come fine una esigenza di economia procedimentale connessa al principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost.. Da ciò discende, secondo l’orientamento della Regione Valle d’Aosta, che i piani di dettaglio siano esentati dallo svolgimento della procedura di VAS e di verifica di assoggettabilità a fronte di prescrizioni di dettaglio sostanzialmente riproduttive di quelle contenute nello strumento sovraordinato . La Corte costituzionale, con la sentenza n. 118/2019, non condivide la scelta legislativa della Regione Valle d’Aosta, ma prima di esaminarne le considerazioni in diritto pare opportuno fare riferimento, se pur brevemente, ai principi che fanno da guida alle argomentazioni del giudice delle leggi.
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