Un breve commento a Cass., sez. un., 26 settembre 2019, n. 24068, che ha deciso: 1) il decreto del tribunale che dichiara esecutivo il piano di riparto parziale, pronunciato sul reclamo avente ad oggetto il provvedimento del giudice delegato, nella parte in cui decide la controversia concernente, da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell’attivo fino a quel momento disponibile e, dall’altro, il diritto degli ulteriori interessati ad ottenere gli accantonamenti delle somme necessarie al soddisfacimento dei propri crediti, nei casi previsti dall’art. 113 l.fall., si connota per i caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, avverso di esso, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.; 2) in tema di riparto fallimentare, ai sensi dell’art. 110 l.fall. (nel testo applicabile ratione temporis come modificato dal Dlgs n. 169 del 2007), sia il reclamo ex art. 36 l.fall. avverso il progetto predisposto dal curatore di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello, ex art. 26 l.fall., contro il decreto del giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale; 3) è applicabile anche nell’ambito dei procedimenti in camera di consiglio, ed in quelli di impugnazione del piano di riparto dell’attivo il principio per cui, quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non abbia disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non abbia provveduto a rimettere la causa al primo giudice, resta viziato, ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c. l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.

Le sezioni Unite dicono sì al ricorso in Cassazione contro l'esecutività del piano di riparto. - E' sempre necessario verificare l'esistenza dell'accantonamento

Giuseppe Finocchiaro
2019-01-01

Abstract

Un breve commento a Cass., sez. un., 26 settembre 2019, n. 24068, che ha deciso: 1) il decreto del tribunale che dichiara esecutivo il piano di riparto parziale, pronunciato sul reclamo avente ad oggetto il provvedimento del giudice delegato, nella parte in cui decide la controversia concernente, da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell’attivo fino a quel momento disponibile e, dall’altro, il diritto degli ulteriori interessati ad ottenere gli accantonamenti delle somme necessarie al soddisfacimento dei propri crediti, nei casi previsti dall’art. 113 l.fall., si connota per i caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, avverso di esso, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.; 2) in tema di riparto fallimentare, ai sensi dell’art. 110 l.fall. (nel testo applicabile ratione temporis come modificato dal Dlgs n. 169 del 2007), sia il reclamo ex art. 36 l.fall. avverso il progetto predisposto dal curatore di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello, ex art. 26 l.fall., contro il decreto del giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale; 3) è applicabile anche nell’ambito dei procedimenti in camera di consiglio, ed in quelli di impugnazione del piano di riparto dell’attivo il principio per cui, quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non abbia disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non abbia provveduto a rimettere la causa al primo giudice, resta viziato, ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c. l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11379/526064
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