Una breve nota a prima lettura a Cass. 30 settembre 2019, n. 24224 che ha affermato: - da un lato, che il termine per la costituzione in giudizio della parte che intenda introdurre la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi è di 10 giorni dalla prima notificazione e non di 5; - dall'altro lato, che nel caso di intempestiva iscrizione a ruolo della causa di opposizione agli atti esecutivi, il giudizio non è improcedibile, ma troveranno applicazione le generali regole di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c.
Opposizione agli atti esecutivi: costituzione in giudizio dopo la fase sommaria dieci giorni prima dalla prima notifica. - Procedibili i ricorsi se iscritti a ruolo in modo tardivo.
Giuseppe Finocchiaro
2019-01-01
Abstract
Una breve nota a prima lettura a Cass. 30 settembre 2019, n. 24224 che ha affermato: - da un lato, che il termine per la costituzione in giudizio della parte che intenda introdurre la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi è di 10 giorni dalla prima notificazione e non di 5; - dall'altro lato, che nel caso di intempestiva iscrizione a ruolo della causa di opposizione agli atti esecutivi, il giudizio non è improcedibile, ma troveranno applicazione le generali regole di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c.File in questo prodotto:
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