Tra il 1883 e il 1893, in Parlamento si succedettero ben sette disegni di legge volti all’istituzione dei Collegi dei probiviri per l’industria. Il legislatore intendeva introdurre l'istituto , quale strumento di pacificazione dei conflitti tra operai ed imprenditori nel più ampio quadro della “legislazione sociale”. Le resistenze in ordine agli istituendi collegi furono principalmente catalizzate attorno alla necessità di evitare la creazione di una magistratura speciale, che andasse ad incrinare e recare un vulnus al principio di unità della giurisdizione, così fortemente voluto e difeso dal legislatore unitario. Gli incarti degli uffici e delle commissioni, le relazioni e le discussioni in aula restituiscono un vivido e poliedrico quadro delle diverse posizioni assunte in quel torno d’anni. Il testo definitivo della legge consegnerà un organo ibrido, con funzioni miste, giudicanti e concilianti, suscitando, sin dalle prime applicazioni, interrogativi sulla sua natura, sui poteri allo stesso concessi, sul rito da applicarsi, interrogativi dei quali un’attenta ed acuta dottrina si fece interprete.

Il collegio dei probiviri tra giurisdizione speciale e organo di conciliazione negli atti parlamentari (1883-1893).

Federica Paletti
2015-01-01

Abstract

Tra il 1883 e il 1893, in Parlamento si succedettero ben sette disegni di legge volti all’istituzione dei Collegi dei probiviri per l’industria. Il legislatore intendeva introdurre l'istituto , quale strumento di pacificazione dei conflitti tra operai ed imprenditori nel più ampio quadro della “legislazione sociale”. Le resistenze in ordine agli istituendi collegi furono principalmente catalizzate attorno alla necessità di evitare la creazione di una magistratura speciale, che andasse ad incrinare e recare un vulnus al principio di unità della giurisdizione, così fortemente voluto e difeso dal legislatore unitario. Gli incarti degli uffici e delle commissioni, le relazioni e le discussioni in aula restituiscono un vivido e poliedrico quadro delle diverse posizioni assunte in quel torno d’anni. Il testo definitivo della legge consegnerà un organo ibrido, con funzioni miste, giudicanti e concilianti, suscitando, sin dalle prime applicazioni, interrogativi sulla sua natura, sui poteri allo stesso concessi, sul rito da applicarsi, interrogativi dei quali un’attenta ed acuta dottrina si fece interprete.
2015
SH2_2 Ageing, work, social policies, welfare
SH2_8 Legal theory, legal systems, constitutions, comparative law
SH6_6 Modern and contemporary history
Inglese
Italiano
ELETTRONICO
1
1
15
15
Probiviri, giudice speciale, organismo di conciliazione, controversie giuslavoristiche, atti parlamentari
https://irlh.unimi.it/wp-content/uploads/2017/03/Federica-Paletti_2015_1.pdf
no
1
info:eu-repo/semantics/article
262
Paletti, Federica
1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista
none
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