Tra il 1883 e il 1893, in Parlamento si succedettero ben sette disegni di legge volti all’istituzione dei Collegi dei probiviri per l’industria. Il legislatore intendeva introdurre l'istituto , quale strumento di pacificazione dei conflitti tra operai ed imprenditori nel più ampio quadro della “legislazione sociale”. Le resistenze in ordine agli istituendi collegi furono principalmente catalizzate attorno alla necessità di evitare la creazione di una magistratura speciale, che andasse ad incrinare e recare un vulnus al principio di unità della giurisdizione, così fortemente voluto e difeso dal legislatore unitario. Gli incarti degli uffici e delle commissioni, le relazioni e le discussioni in aula restituiscono un vivido e poliedrico quadro delle diverse posizioni assunte in quel torno d’anni. Il testo definitivo della legge consegnerà un organo ibrido, con funzioni miste, giudicanti e concilianti, suscitando, sin dalle prime applicazioni, interrogativi sulla sua natura, sui poteri allo stesso concessi, sul rito da applicarsi, interrogativi dei quali un’attenta ed acuta dottrina si fece interprete.
Il collegio dei probiviri tra giurisdizione speciale e organo di conciliazione negli atti parlamentari (1883-1893).
Federica Paletti
2015-01-01
Abstract
Tra il 1883 e il 1893, in Parlamento si succedettero ben sette disegni di legge volti all’istituzione dei Collegi dei probiviri per l’industria. Il legislatore intendeva introdurre l'istituto , quale strumento di pacificazione dei conflitti tra operai ed imprenditori nel più ampio quadro della “legislazione sociale”. Le resistenze in ordine agli istituendi collegi furono principalmente catalizzate attorno alla necessità di evitare la creazione di una magistratura speciale, che andasse ad incrinare e recare un vulnus al principio di unità della giurisdizione, così fortemente voluto e difeso dal legislatore unitario. Gli incarti degli uffici e delle commissioni, le relazioni e le discussioni in aula restituiscono un vivido e poliedrico quadro delle diverse posizioni assunte in quel torno d’anni. Il testo definitivo della legge consegnerà un organo ibrido, con funzioni miste, giudicanti e concilianti, suscitando, sin dalle prime applicazioni, interrogativi sulla sua natura, sui poteri allo stesso concessi, sul rito da applicarsi, interrogativi dei quali un’attenta ed acuta dottrina si fece interprete.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.