Tra il 1883 e il 1893, in Parlamento si succedettero ben sette disegni di legge volti all’istituzione dei Collegi dei probiviri per l’industria. Il legislatore intendeva introdurre l'istituto , quale strumento di pacificazione dei conflitti tra operai ed imprenditori nel più ampio quadro della “legislazione sociale”. Le resistenze in ordine agli istituendi collegi furono principalmente catalizzate attorno alla necessità di evitare la creazione di una magistratura speciale, che andasse ad incrinare e recare un vulnus al principio di unità della giurisdizione, così fortemente voluto e difeso dal legislatore unitario. Gli incarti degli uffici e delle commissioni, le relazioni e le discussioni in aula restituiscono un vivido e poliedrico quadro delle diverse posizioni assunte in quel torno d’anni. Il testo definitivo della legge consegnerà un organo ibrido, con funzioni miste, giudicanti e concilianti, suscitando, sin dalle prime applicazioni, interrogativi sulla sua natura, sui poteri allo stesso concessi, sul rito da applicarsi, interrogativi dei quali un’attenta ed acuta dottrina si fece interprete.

Il collegio dei probiviri tra giurisdizione speciale e organo di conciliazione negli atti parlamentari (1883-1893).

Federica Paletti
2015-01-01

Abstract

Tra il 1883 e il 1893, in Parlamento si succedettero ben sette disegni di legge volti all’istituzione dei Collegi dei probiviri per l’industria. Il legislatore intendeva introdurre l'istituto , quale strumento di pacificazione dei conflitti tra operai ed imprenditori nel più ampio quadro della “legislazione sociale”. Le resistenze in ordine agli istituendi collegi furono principalmente catalizzate attorno alla necessità di evitare la creazione di una magistratura speciale, che andasse ad incrinare e recare un vulnus al principio di unità della giurisdizione, così fortemente voluto e difeso dal legislatore unitario. Gli incarti degli uffici e delle commissioni, le relazioni e le discussioni in aula restituiscono un vivido e poliedrico quadro delle diverse posizioni assunte in quel torno d’anni. Il testo definitivo della legge consegnerà un organo ibrido, con funzioni miste, giudicanti e concilianti, suscitando, sin dalle prime applicazioni, interrogativi sulla sua natura, sui poteri allo stesso concessi, sul rito da applicarsi, interrogativi dei quali un’attenta ed acuta dottrina si fece interprete.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11379/524708
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact