Un breve commento a prima lettura a C. cost. 25 giugno 2019 n. 158, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui, nello stabilire la competenza per territorio del procedimento di opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dopo le parole "E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto", non prevede le parole "ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente".
Opposizione all'ingiunzione: illegittimo non prevedere la competenza del luogo in cui si trova l'ente concedente - Una decisione da applicarsi ai giudizi pendenti
Giuseppe Finocchiaro
2019-01-01
Abstract
Un breve commento a prima lettura a C. cost. 25 giugno 2019 n. 158, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui, nello stabilire la competenza per territorio del procedimento di opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dopo le parole "E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto", non prevede le parole "ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente".File | Dimensione | Formato | |
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