La Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema della natura giuridica e del contenuto della dichiarazione con cui, in regime di comunione legale, un coniuge partecipa all’atto di acquisto compiuto dall’altro coniuge, riconoscendo che il denaro utilizzato ha natura “personale” in quanto proveniente dall’alienazione di altro bene personale (art. 179, comma 2°, in relazione al co. 1°, lett. f, cod. civ.). In particolare, il problema affrontato nella pronuncia – deciso in modo opposto, per quanto consta, in un unico precedente del 2016 – concerne l’oggetto della dichiarazione ricognitiva: se sia sufficiente, cioè, che il coniuge non acquirente riconosca genericamente la natura personale del denaro impiegato, oppure se sia necessaria, affinché alla dichiarazione possa essere attribuita natura confessoria, la specifica indicazione dei beni precedentemente alienati.
IL CONTENUTO DELLA "CONFESSIONE" DELL'ACQUISTO PERSONALE NELLA COMUNIONE LEGALE
PALADINI MAURO
2019-01-01
Abstract
La Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema della natura giuridica e del contenuto della dichiarazione con cui, in regime di comunione legale, un coniuge partecipa all’atto di acquisto compiuto dall’altro coniuge, riconoscendo che il denaro utilizzato ha natura “personale” in quanto proveniente dall’alienazione di altro bene personale (art. 179, comma 2°, in relazione al co. 1°, lett. f, cod. civ.). In particolare, il problema affrontato nella pronuncia – deciso in modo opposto, per quanto consta, in un unico precedente del 2016 – concerne l’oggetto della dichiarazione ricognitiva: se sia sufficiente, cioè, che il coniuge non acquirente riconosca genericamente la natura personale del denaro impiegato, oppure se sia necessaria, affinché alla dichiarazione possa essere attribuita natura confessoria, la specifica indicazione dei beni precedentemente alienati.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.