Con l’ordinanza n. 734/2019, la Corte di cassazione, pronunciandosi con riferimento ad una fattispecie di trust avente causa liberale, supera quell’orientamento giurisprudenziale di legittimità che ha sostenuto l’applicabilità tout court del tributo successorio in misura proporzionale al momento della costituzione del vincolo. Tuttavia, la Suprema Corte, pur sostenendo ciò, precisa che, visti i differenti effetti che la costituzione di un trust può produrre, non è corretto sostenere, in ogni fattispecie, l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni al momento del trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari, dovendosi, per converso, verificare, caso per caso, la volontà del disponente di realizzare sin dal momento della dotazione del trust, sia pure per il tramite del trustee, un trasferimento dei diritti in favore del terzo beneficiario. Pur ravvisandosi una linea di continuità con alcuni principi affermati nella giurisprudenza più recente, con l’ordinanza n. 734/2019 la Suprema Corte sembra “inaugurare” un nuovo (e più coerente) orientamento in materia di tassazione indiretta dei trust, che, tuttavia, disvela (ancora) qualche profilo di criticità.

L’IMPOSIZIONE INDIRETTA DEI TRUST LIBERALI: LUCI E OMBRE NELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

GIUSEPPE CORASANITI
2019-01-01

Abstract

Con l’ordinanza n. 734/2019, la Corte di cassazione, pronunciandosi con riferimento ad una fattispecie di trust avente causa liberale, supera quell’orientamento giurisprudenziale di legittimità che ha sostenuto l’applicabilità tout court del tributo successorio in misura proporzionale al momento della costituzione del vincolo. Tuttavia, la Suprema Corte, pur sostenendo ciò, precisa che, visti i differenti effetti che la costituzione di un trust può produrre, non è corretto sostenere, in ogni fattispecie, l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni al momento del trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari, dovendosi, per converso, verificare, caso per caso, la volontà del disponente di realizzare sin dal momento della dotazione del trust, sia pure per il tramite del trustee, un trasferimento dei diritti in favore del terzo beneficiario. Pur ravvisandosi una linea di continuità con alcuni principi affermati nella giurisprudenza più recente, con l’ordinanza n. 734/2019 la Suprema Corte sembra “inaugurare” un nuovo (e più coerente) orientamento in materia di tassazione indiretta dei trust, che, tuttavia, disvela (ancora) qualche profilo di criticità.
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