La sentenza in commento, con la quale la Consulta dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 671 c.p.p. nella parte in cui non prevede la possibilità di determinare la pena unica nel caso di pluralità di condanne intervenute per diversi segmenti di uno stesso reato permanente, giudicati in via frazionata soltanto perché le relative imputazioni erano state formulate con la tecnica della contestazione c.d. chiusa, è l’occasione per ripercorrere lo stato dell’arte in materia di interruzione giudiziale della permanenza, nonché per interrogarsi sulla legittimità costituzionale del divieto di riconoscimento dell’unità del reato permanente in sede esecutiva. In particolare, a nostro avviso, la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione sollevata dal giudice remittente in maniera un po’ troppo frettolosa, sottovalutando gli irragionevoli effetti sanzionatori che possono derivare da un’indiscriminata applicazione dell’istituto dell’interruzione giudiziale della permanenza; grazie al quale, in particolare nei casi in cui le condotte giudicate in via frazionata siano tutte antecedenti alla prima sentenza di condanna, è possibile infliggere una pena che va ben oltre ai limiti edittali stabiliti dal legislatore, per ragioni del tutto indipendenti dalle scelte del reo, ma legate soltanto a decisioni completamente discrezionali della Pubblica accusa in sede di formulazione del capo d’imputazione di un reato permanente.

Interruzione giudiziale della permanenza e divieto di ricostituzione dell’unità del reato permanente in sede esecutiva

Alberto Aimi
2018-01-01

Abstract

La sentenza in commento, con la quale la Consulta dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 671 c.p.p. nella parte in cui non prevede la possibilità di determinare la pena unica nel caso di pluralità di condanne intervenute per diversi segmenti di uno stesso reato permanente, giudicati in via frazionata soltanto perché le relative imputazioni erano state formulate con la tecnica della contestazione c.d. chiusa, è l’occasione per ripercorrere lo stato dell’arte in materia di interruzione giudiziale della permanenza, nonché per interrogarsi sulla legittimità costituzionale del divieto di riconoscimento dell’unità del reato permanente in sede esecutiva. In particolare, a nostro avviso, la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione sollevata dal giudice remittente in maniera un po’ troppo frettolosa, sottovalutando gli irragionevoli effetti sanzionatori che possono derivare da un’indiscriminata applicazione dell’istituto dell’interruzione giudiziale della permanenza; grazie al quale, in particolare nei casi in cui le condotte giudicate in via frazionata siano tutte antecedenti alla prima sentenza di condanna, è possibile infliggere una pena che va ben oltre ai limiti edittali stabiliti dal legislatore, per ragioni del tutto indipendenti dalle scelte del reo, ma legate soltanto a decisioni completamente discrezionali della Pubblica accusa in sede di formulazione del capo d’imputazione di un reato permanente.
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