Dalla disamina dei lavori preparatori che hanno ispirato la legge delega n. 662/1996, contenente i criteri e i principi direttivi per l’istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), emerge che gli aspetti internazionali del nuovo tributo sono stati scarsamente considerati sia con riferimento alle attività produttive poste in essere da soggetti non residenti nel territorio dello Stato sia con riferimento ai soggetti residenti che esercitano attività produttive anche all'estero. Infatti nella relazione della commissione di studio per la riforma tributaria sono stati evidenziati soltanto i precedenti storici dell'Irap e gli aspetti comparati del tributo Nella versione definitivamente approvata della legge delega n. 662/1996 è stata invece introdotta la disposizione che sancisce l'equiparazione, ai fini dell'applicazione dei trattati bilaterali contro la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio, dell'Irap ai tributi erariali aboliti (Ilor ed imposta sul patrimonio netto) . Nonostante tale presa di posizione unilaterale del Legislatore italiano, da subito sono state sollevate, da parte degli Stati contraenti le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni con la Repubblica italiana , perplessità sull’equiparazione, ai meri fini convenzionali, del nuovo tributo regionale con i tributi erariali soppressi. Successivamente, in sede di emanazione del decreto delegato istitutivo dell'Irap sono state introdotte specifiche disposizioni concernenti rispettivamente: (i) l'inclusione dei soggetti non residenti nella categoria dei soggetti passivi dell'imposta ; (ii) la determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o in Italia da soggetti non residenti ; e (iii) la riproduzione della previsione in tema di adeguamento dei trattati internazionali. Lo scopo del presente saggio consiste nell'esaminare la disciplina normativa interna e convenzionale del nuovo tributo regionale nei rapporti internazionali anche alla luce degli orientamenti ministeriali. nonché nel verificare se sussiste la più volte dichiarata analogia dell'Irap con altri tributi locali, quali la "Gewerbesteuer" (imposta sulle attività industriali, commerciali ed artigianali) vigente nella Repubblica federale tedesca; la "taxe professionelle" (imposta sulle attività professionali) esistente in Francia ; la "Kommunalsteuer" prevista in Austria; l'"impuesto sobre las actividades economicas" applicata in Spagna e la "business tax" istituita nel Michigan.

I PROFILI INTERNAZIONALI E COMPARATI DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CORASANITI GIUSEPPE
1999-01-01

Abstract

Dalla disamina dei lavori preparatori che hanno ispirato la legge delega n. 662/1996, contenente i criteri e i principi direttivi per l’istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), emerge che gli aspetti internazionali del nuovo tributo sono stati scarsamente considerati sia con riferimento alle attività produttive poste in essere da soggetti non residenti nel territorio dello Stato sia con riferimento ai soggetti residenti che esercitano attività produttive anche all'estero. Infatti nella relazione della commissione di studio per la riforma tributaria sono stati evidenziati soltanto i precedenti storici dell'Irap e gli aspetti comparati del tributo Nella versione definitivamente approvata della legge delega n. 662/1996 è stata invece introdotta la disposizione che sancisce l'equiparazione, ai fini dell'applicazione dei trattati bilaterali contro la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio, dell'Irap ai tributi erariali aboliti (Ilor ed imposta sul patrimonio netto) . Nonostante tale presa di posizione unilaterale del Legislatore italiano, da subito sono state sollevate, da parte degli Stati contraenti le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni con la Repubblica italiana , perplessità sull’equiparazione, ai meri fini convenzionali, del nuovo tributo regionale con i tributi erariali soppressi. Successivamente, in sede di emanazione del decreto delegato istitutivo dell'Irap sono state introdotte specifiche disposizioni concernenti rispettivamente: (i) l'inclusione dei soggetti non residenti nella categoria dei soggetti passivi dell'imposta ; (ii) la determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o in Italia da soggetti non residenti ; e (iii) la riproduzione della previsione in tema di adeguamento dei trattati internazionali. Lo scopo del presente saggio consiste nell'esaminare la disciplina normativa interna e convenzionale del nuovo tributo regionale nei rapporti internazionali anche alla luce degli orientamenti ministeriali. nonché nel verificare se sussiste la più volte dichiarata analogia dell'Irap con altri tributi locali, quali la "Gewerbesteuer" (imposta sulle attività industriali, commerciali ed artigianali) vigente nella Repubblica federale tedesca; la "taxe professionelle" (imposta sulle attività professionali) esistente in Francia ; la "Kommunalsteuer" prevista in Austria; l'"impuesto sobre las actividades economicas" applicata in Spagna e la "business tax" istituita nel Michigan.
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