Gli “investment certificates” e gli “Exchange Traded Commodities (ETC)” appartengono alla categoria dei cd. “derivati cartolarizzati”, cioè di contratti derivati le cui caratteristiche contrattuali sono incorporate in un titolo negoziabile emesso, generalmente, da un’istituzione finanziaria. Gli “investment certificates” restano strumenti finanziari derivati e non possono essere assimilati ad altre tipologie di titoli di credito, quali, ad esempio, titoli di debito e titoli partecipativi, per il solo fatto di essere incorporati in un titolo destinato alla circolazione presso il pubblico. Gli “ETC” non presentano i requisiti per essere considerati Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), in quanto a forma giuridica e organi di funzionamento, nonché alle relative disposizioni autorizzatorie di vigilanza. Pertanto gli investment certificates e gli ETC, essendo riconducibili ai rapporti da cui deriva l’obbligo di ricevere o effettuare a termine pagamenti collegati all’andamento di strumenti finanziari, valute estere, metalli preziosi o merci sottostanti, rientrano nell’ambito dell’art. 67, comma 1, lett. c-quater) del Tuir.

Gli Investment certificates e gli Exchange Traded Commodities alla luce dei recenti orientamenti dell'Amministrazione finanziaria

CORASANITI GIUSEPPE
2011-01-01

Abstract

Gli “investment certificates” e gli “Exchange Traded Commodities (ETC)” appartengono alla categoria dei cd. “derivati cartolarizzati”, cioè di contratti derivati le cui caratteristiche contrattuali sono incorporate in un titolo negoziabile emesso, generalmente, da un’istituzione finanziaria. Gli “investment certificates” restano strumenti finanziari derivati e non possono essere assimilati ad altre tipologie di titoli di credito, quali, ad esempio, titoli di debito e titoli partecipativi, per il solo fatto di essere incorporati in un titolo destinato alla circolazione presso il pubblico. Gli “ETC” non presentano i requisiti per essere considerati Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), in quanto a forma giuridica e organi di funzionamento, nonché alle relative disposizioni autorizzatorie di vigilanza. Pertanto gli investment certificates e gli ETC, essendo riconducibili ai rapporti da cui deriva l’obbligo di ricevere o effettuare a termine pagamenti collegati all’andamento di strumenti finanziari, valute estere, metalli preziosi o merci sottostanti, rientrano nell’ambito dell’art. 67, comma 1, lett. c-quater) del Tuir.
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